Art. 3.
  1.  Dopo  l'art.  17  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  sono
inseriti i seguenti:
  "Art.  17-bis.  -  1.  Le  violazioni alle disposizioni di cui agli
articoli 59, 60, 75, 76, se il fatto e' commesso  contro  il  divieto
dell'autorita',  86,  87,  101,  104,  111,  115, 120, comma secondo,
limitatamente  alle  operazioni  diverse  da  quelle  indicate  nella
tabella,  121,  123,  124  e  135,  comma  quinto, limitatamente alle
operazioni diverse da quelle indicate nella  tabella,  sono  soggette
alla  sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da lire un
milione a lire sei milioni.
   2. La stessa sanzione si applica a chiunque,  ottenuta  una  delle
autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.
   3.  Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo
quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120,
salvo quanto previsto nel comma 1, 126,  128,  escluse  le  attivita'
previste  dall'art.  126,  135, escluso il comma terzo e salvo quanto
previsto  nel  comma  1,  e   147   sono   soggette   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire
due milioni.
  Art.  17-ter.  -  1.  Quando  e'  accertata una violazione prevista
dall'art. 17-bis, commi 1  e  2,  e  dall'art.  221-bis  il  pubblico
ufficiale  che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto
previsto dall'art. 17 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  ne
riferisce  per  iscritto,  senza ritardo, all'autorita' competente al
rilascio  dell'autorizzazione  o,  qualora  il  fatto  non   concerna
attivita' soggette ad autorizzazione, al questore.
   2.  Nei  casi  in cui e' avvenuta la contestazione immediata della
violazione, e' sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione  del
relativo verbale.
   3.  Entro  cinque  giorni  dalla ricezione della comunicazione del
pubblico ufficiale,  l'autorita'  indicata  al  comma  1  ordina  con
provvedimento  motivato  la  cessazione  dell'attivita'  condotta  in
difetto  di  autorizzazione  ovvero,  in  caso  di  violazione  delle
prescrizioni,  la  sospensione,  per  un  periodo non superiore a tre
mesi, dell'attivita' autorizzata.
   4. Quando ricorrono le  circostanze  previste  dall'art.  100,  la
cessazione  dell'attivita' non autorizzata e' ordinata immediatamente
dal questore.
   5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e  4,
legalmente  dati dall'autorita', e' punito ai sensi dell'art. 650 del
codice penale.
 Art. 17-quater. - 1. Per le violazioni previste dall'art.  17-bis  e
dall'art.  221-bis  consistenti  nell'inosservanza delle prescrizioni
imposte dalla legge  o  impartite  dall'autorita'  nell'esercizio  di
attivita'  soggette ad autorizzazione, l'autorita' amministrativa con
l'ordinanza-ingiunzione puo'  applicare  la  sanzione  amministrativa
accessoria  della  sospensione  dell'attivita'  per  un  periodo  non
superiore a tre mesi.
   2.  La  sanzione  accessoria e' disposta dal giudice penale con la
sentenza di condanna  nell'ipotesi  di  connessione  obiettiva  della
violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
   3.   Nell'esecuzione   della   sanzione   accessoria,  si  computa
l'eventuale  periodo  di  sospensione  eseguita  ai  sensi  dell'art.
17-ter.
  Art.  17-quinquies.  -  1.  Il  rapporto  relativo  alle violazioni
previste dagli articoli 17-bis e 221-bis e' presentato al prefetto.
  Art. 17-sexies. - 1. Per le violazioni previste dagli articoli  17-
bis  e 221-bis e' esclusa la confisca di beni immobili e si applicano
le disposizioni di cui all'art. 20, commi  terzo,  quarto  e  quinto,
della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
 
Note all'art. 3:
             - L'art. 221-bis del testo unico delle leggi di pubblica
          sicurezza,   approvato  con  R.D.  n.  773/1931,  e'  stato
          aggiunto dall'art. 7 del decreto qui pubblicato.
             - Il testo degli articoli 17, 20 (commi terzo, quarto  e
          quinto), e 24 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema
          penale) e' il seguente:
             "Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato
          efettuato  il pagamento in misura ridotta, il funzionario o
          l'agente che ha accertato la violazione, salvo che  ricorra
          l'ipotesi  prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto,
          con la prova delle eseguite contestazioni o  notificazioni,
          all'ufficio  periferico  cui  sono demandati attribuzioni e
          compiti del  Ministero  nella  cui  competenza  rientra  la
          materia  alla  quale  si  riferisce  la  violazione  o,  in
          mancanza, al prefetto.
             Deve essere presentato al prefetto il rapporto  relativo
          alle  violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
          circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
          n. 393,  dal  testo  unico  per  la  tutela  delle  strade,
          approvato  con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge
          20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
             Nelle materie di competenza delle regioni e negli  altri
          casi,  per  le funzioni amministrative ad esse delegato, il
          rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
             Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali
          il rapporto e' presentato, rispettivamente,  al  presidente
          della giunta provinciale o al sindaco.
             L'ufficio  territorialmente  competente  e'  quello  del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione.
             Il funzionario o l'agente che ha proceduto al  sequestro
          previsto   dall'art.   13   deve  immediatamente  informare
          l'autorita'   amministrativa   competente   a   norma   dei
          precedenti   commi,   inviandole  il  processo  verbale  di
          sequestro.
             Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro
          centottanta  giorni  dalla  pubblicazione  della   presente
          legge,  in  sostituzione  del  decreto del Presidente della
          Repubblica 13 maggio 1976, n.  407,  saranno  indicati  gli
          uffici  periferici dei sigoli Ministeri, previsti nel primo
          comma, anche per i casi in  cui  leggi  precedenti  abbiano
          regolato diversamente la competenza.
             Con  il  decreto  indicato  nel comma precedente saranno
          stabilite  le  modalita'  relative  alla   esecuzione   del
          sequestro  previsto  dall'art.    13,  al trasporto ed alla
          consegna delle cose  sequestrate,  alla  custodia  ed  alla
          eventuale  alienazione  o  distruzione  delle stesse; sara'
          altresi' stabilita la destinazione delle  cose  confiscate.
          Le   regioni,   per   le   materie   di   loro  competenza,
          provvederanno con legge  nel  termine  previsto  dal  comma
          precedente".
             "Art.  20  (Sanzioni  amministrative  accessorie), commi
          terzo, quarto e  quinto.  -  Le  autorita'  stesse  possono
          disporre   la   confisca   amministrativa  delle  cose  che
          servirono o furono destinate a commettere la  violazione  e
          debbono  disporre  la  confisca  delle  cose che ne sono il
          prodotto, sempre che le cose suddette  appartengono  a  una
          delle persone cui e' ingiunto il pagamento.
             E'  sempre  disposta  la  confisca  amministrativa delle
          cose, la fabbricazione, l'uso, il porto,  la  detenzione  o
          l'alienazione    delle    quali    costituisce   violazione
          amministrativa,    anche    se     non     venga     emessa
          l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
             La  disposizione  indicata  nel  comma precedente non si
          applica se la  cosa  appartiene  a  persona  estranea  alla
          violazione  amministrativa  e  la  fabbricazione, l'uso, il
          porto,  la  detenzione  o  l'alienazione   possono   essere
          consentiti mediante autorizzazione amministrativa".
             "Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato). - Qualora
          l'esistenza  di  un  reato dipenda dall'accertamento di una
          violazione non costituente reato,  e  per  questa  non  sia
          stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice
          penale  competente a conoscere del reato e' pure competente
          a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con  la
          sentenza  di condanna la sanzione stabilita dalla legge per
          la violazione stessa.
             Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente  comma,  il
          rapporto  di  cui all'art. 17 e' trasmesso, anche senza che
          si sia proceduto alla notificazione  prevista  dal  secondo
          comma  dell'art.  14, alla autorita' giudiziaria competente
          per il reato,  la  quale,  quando  invia  la  comunicazione
          giudiziaria,   dispone  la  notifica  degli  estremi  della
          violazione amministrativa agli obbligati per i  quali  essa
          non  e'  avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il
          pagamento in misura ridotta.
             Se l'autorita' giudiziaria non procede ad istruzione, il
          pagamento in misura ridotta puo'  essere  effettuato  prima
          dell'apertura del dibattimento.
             La  persona  obbligata  in  solido  con  l'autore  della
          violazione  deve  essere  citata  nella  istruzione  o  nel
          giudizio  penale  su  richiesta  del pubblico ministero. Il
          pretore ne' dispone d'ufficio la citazione.  Alla  predetta
          persona,  per  la  difesa  dei propri interessi, spettano i
          diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la
          nomina del difensore d'ufficio.
             Il  pretore,  quando provvede con decreto penale, con lo
          stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili,  la
          sanzione stabilita dalla legge per la violazione.
             La   competenza   del  giudice  penale  in  ordine  alla
          violazione non costituente reato cessa se  il  procedimento
          penale  si chiude per estinzione del reato o per difetto di
          una condizione di procedibilita'".
             - Il  testo  dell'art.  650  del  codice  penale  e'  il
          seguente:
             "Art.     650     (Inosservanza     dei    provvedimenti
          dell'Autorita'). - Chiunque non  osserva  un  provvedimento
          legalmente  dato  dall'Autorita' per ragione di giustizia o
          di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o  d'igiene,  e'
          punito,  se  il  fatto non costituisce un piu' grave reato,
          con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino  a  lire
          quattrocentomila".
             L'entita'  dell'ammenda,  originariamente fissata fino a
          L. 2.000 e' stata  aumentata  nella  misura  riportata  nel
          testo  per  effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961,
          n. 603, e dell'art. 113 della legge 24  novembre  1981,  n.
          689.