Art. 4. 1. Nell'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'ultimo comma e' sostituito dai seguenti: "Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a lire seicentomila. Se la persona alloggiata e' uno straniero od un apolide, la pena e' dell'arresto sino a sei mesi cui puo' essere aggiunta l'ammenda sino a lire un milione duecentomila. Salve le pene stabilite nel comma quarto, in caso di trasgressione la licenza puo' essere revocata.".
Nota all'art. 4: - L'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' cosi' formulato: "Art. 109. - Gli albergatori, i locandieri, coloro che gestiscono pensioni o case di salute o altrimenti danno alloggio per mercede non possono dare olloggio a persone non munite della carta d'identita' o di altro documento idoneo ad attestarne la identita' proveniente dall'amministrazione dello Stato. Per gli stranieri e' sufficiente la esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purche' munito della fotografia del titolare. Gli albergatori e gli altri esercenti predetti devono tenere un registro, nel quale sono indicati le generalita' e il luogo di provenienza delle persone alloggiate, e devono comunicare giornalmente all'autorita' locale di pubblica sicurezza l'arrivo, la partenza e il luogo di destinazione di tali persone. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a lire seicentomila. Se la persona alloggiata e' uno straniero od un apolide, la pena e' dell'arresto sino a sei mesi cui puo' essere aggiunta l'ammenda sino a lire un milioneduecentomila. Salve le pene stabilite nel comma quarto, in caso di trasgressione la licenza puo' essere revocata".