Art. 4.
  1. Nell'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'ultimo comma e'
sostituito dai seguenti:
  "Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con
l'arresto  sino  a tre mesi o con l'ammenda sino a lire seicentomila.
Se la persona alloggiata e' uno straniero od un apolide, la  pena  e'
dell'arresto  sino a sei mesi cui puo' essere aggiunta l'ammenda sino
a lire un milione duecentomila.
  Salve le pene stabilite nel comma quarto, in caso di  trasgressione
la licenza puo' essere revocata.".
 
Nota all'art. 4:
             -  L'art.  109  del  testo unico delle leggi di pubblica
          sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, come  modificato
          dal decreto qui pubblicato, e' cosi' formulato:
             "Art.  109.  - Gli albergatori, i locandieri, coloro che
          gestiscono pensioni o case di  salute  o  altrimenti  danno
          alloggio  per  mercede  non possono dare olloggio a persone
          non munite della carta d'identita'  o  di  altro  documento
          idoneo    ad    attestarne    la    identita'   proveniente
          dall'amministrazione dello Stato.
             Per gli  stranieri  e'  sufficiente  la  esibizione  del
          passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso
          equivalente  in  forza  di  accordi internazionali, purche'
          munito della fotografia del titolare.
             Gli albergatori e gli altri  esercenti  predetti  devono
          tenere  un registro, nel quale sono indicati le generalita'
          e il luogo  di  provenienza  delle  persone  alloggiate,  e
          devono  comunicare  giornalmente  all'autorita'  locale  di
          pubblica sicurezza l'arrivo, la  partenza  e  il  luogo  di
          destinazione di tali persone.
             Chiunque  viola le disposizioni del presente articolo e'
          punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a
          lire  seicentomila.    Se  la  persona  alloggiata  e'  uno
          straniero od un apolide, la pena e' dell'arresto sino a sei
          mesi  cui  puo'  essere  aggiunta  l'ammenda sino a lire un
          milioneduecentomila.
             Salve le pene stabilite nel comma  quarto,  in  caso  di
          trasgressione la licenza puo' essere revocata".