Art. 5.
  1.  L'art.  147  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 147. - 1. Fermo quanto previsto dalla normativa  comunitaria,
chiunque,   a  qualsiasi  titolo,  da'  alloggio  ovvero  ospita  uno
straniero o apolide, anche se parente  o  affine,  o  lo  assume  per
qualsiasi  causa  alle  proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la
proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o  urbani,  posti
nel  territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta,
entro quarantotto ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza.
   2.  La  comunicazione  comprende,  oltre  alle   generalita'   del
denunciante,  quelle  dello  straniero  o  apolide,  gli  estremi del
passaporto o del documento  di  identificazione  che  lo  riguardano,
l'esatta  ubicazione  dell'immobile  ceduto  o  in  cui la persona e'
alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il  quale  la
comunicazione e' dovuta".