Art. 6. 1. Il secondo comma dell'art. 221 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' sostituito dal seguente: "Salvo quanto previsto dall'art. 221-bis, le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire duecentomila".
Note all'art. 6: - L'art. 221 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' cosi' formulato: "Art. 221. - Con decreto reale, su proposta del Ministro dell'interno, saranno pubblicati il regolamento generale per l'esecuzione di questo testo unico e i regolamenti speciali necessari per determinare materie da esso regolate. Salvo quanto previsto dall'art. 221-bis, le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire duecentomila. Fino a quando non saranno emanati i regolamenti suindicati, rimangono in vigore le disposizioni attualmente esistenti sulle materie regolate in questo testo unico, in quanto non siano incompatibili con le norme in esso contenute". - L'art. 221-bis del predetto testo unico e' stato aggiunto dall'art. 7 del decreto qui pubblicato.