Art. 6.
  1.  Il  secondo  comma dell'art. 221 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18  giugno  1931,  n.
773, e' sostituito dal seguente:
  "Salvo  quanto  previsto dall'art. 221-bis, le contravvenzioni alle
disposizioni di tali regolamenti sono punite con l'arresto fino a due
mesi o con l'ammenda fino a lire duecentomila".
 
Note all'art. 6:
             - L'art. 221 del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza,  approvato con R.D. n. 773/1931, come modificato
          dal decreto qui pubblicato, e' cosi' formulato:
             "Art. 221. - Con decreto reale, su proposta del Ministro
          dell'interno, saranno pubblicati  il  regolamento  generale
          per  l'esecuzione  di  questo  testo  unico e i regolamenti
          speciali  necessari  per  determinare   materie   da   esso
          regolate.
             Salvo    quanto    previsto    dall'art.   221-bis,   le
          contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti  sono
          punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a
          lire duecentomila.
             Fino   a   quando  non  saranno  emanati  i  regolamenti
          suindicati, rimangono in vigore le disposizioni attualmente
          esistenti sulle materie regolate in questo testo unico,  in
          quanto  non  siano  incompatibili  con  le  norme  in  esso
          contenute".
             - L'art. 221-bis  del  predetto  testo  unico  e'  stato
          aggiunto dall'art. 7 del decreto qui pubblicato.