Art. 7.
  1.  Dopo  l'art.  221  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e'
inserito il seguente:
  "Art.  221-bis.  -  1.  Le violazioni alle disposizioni di cui agli
articoli 156, 187 e 225 del regolamento di  esecuzione  del  presente
testo  unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire un milione a lire sei milioni.
   2.  Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 121, 131,
146, 149, 180, 181, 185, 186, 192, 196, 199, 211, 219, 220, 221, 222,
229, 230, commi da 1 a 3, 240, 241, 242, limitatamente alle attivita'
previste  dall'art.  126  del  presente  testo  unico,  e   260   del
regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940,
n.  635,  sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire trecentomila a lire due milioni".