Art. 8. 1. All'art. 663 del codice penale e' aggiunto il seguente comma: "Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all'affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall'autorita' competente.".
Nota all'art. 8: - Si trascrive il testo dell'art. 663 del codice penale, come modificato dal presente decreto: "Art. 663 (Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni). - Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge e' punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda fino a lire cinquantamila. Alla stessa pena soggiace chiunque, senza licenza dell'autorita' o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all'affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall'autorita' competente". La misura della pena di cui sopra e' stata cosi' modificata con l'art.2 del D.Lgs. C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1382, ed aumentata di cinque volte per effetto dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La Corte costituzionale ha dichiarato, con sentenza 14 giugno 1956, n. 1, l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni di tale articolo riferite all'art. 113, salvo il quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (si veda in nota all'art. 10).