Art. 8.
  1. All'art. 663 del codice penale e' aggiunto il seguente comma:
  "Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all'affissione di
scritti   o   disegni   fuori  dai  luoghi  destinati  dall'autorita'
competente.".
 
Nota all'art. 8:
             - Si trascrive il testo dell'art. 663 del codice penale,
          come modificato dal presente decreto:
             "Art. 663 (Vendita, distribuzione o  affissione  abusiva
          di  scritti  o disegni). - Chiunque, in un luogo pubblico o
          aperto al pubblico vende o distribuisce o mette comunque in
          circolazione  scritti  o  disegni,  senza  avere   ottenuto
          l'autorizzazione   richiesta  dalla  legge  e'  punito  con
          l'arresto fino a un  mese  e  con  l'ammenda  fino  a  lire
          cinquantamila.
             Alla   stessa  pena  soggiace  chiunque,  senza  licenza
          dell'autorita' o senza osservarne le  prescrizioni,  in  un
          luogo  pubblico  aperto  o  esposto  al  pubblico,  affigge
          scritti o disegni, o fa uso di mezzi  luminosi  o  acustici
          per   comunicazioni   al   pubblico,   o  comunque  colloca
          iscrizioni o disegni.
             Le disposizioni  dei  commi  1  e  2  non  si  applicano
          all'affissione  di  scritti  o  disegni  fuori  dai  luoghi
          destinati dall'autorita' competente".
             La misura  della  pena  di  cui  sopra  e'  stata  cosi'
          modificata  con  l'art.2 del D.Lgs. C.P.S. 8 novembre 1947,
          n. 1382, ed aumentata di cinque volte per effetto dell'art.
          113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
             La Corte costituzionale ha dichiarato, con  sentenza  14
          giugno  1956,  n.  1, l'illegittimita' costituzionale delle
          disposizioni di tale articolo riferite all'art. 113,  salvo
          il  quinto  comma,  del testo unico delle leggi di pubblica
          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773 (si veda in nota all'art. 10).