Art. 9.
  1. Il primo comma dell'art. 686 del codice penale e' sostituito dal
seguente:
  "Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le
prescrizioni della legge o dell'autorita', fabbrica o introduce nello
Stato  droghe,  liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per
vendere o vende droghe, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda da lire centomila a un milione.".
 
Nota all'art. 9:
             - Si trascrive il testo dell'art. 686 del codice penale,
          come modificato dal presente decreto:
             "Art. 686 (Fabbricazione o commercio abusivi di  liquori
          o  droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione).
          - Chiunque, contro il divieto  della  legge,  ovvero  senza
          osservare  le  prescrizioni  della  legge o dell'Autorita',
          fabbrica o introduce nello Stato droghe,  liquori  o  altre
          bevande  alcooliche  ovvero  detiene  per  vendere  o vende
          droghe, e' punito con l'arresto  fino  ad  un  anno  o  con
          l'ammenda da lire centomila a un milione.
             Alla  stessa  pena  soggiace  chi,  senza  osservare  le
          prescrizioni  della  legge  o  dell'autorita',  fabbrica  o
          introduce  nello Stato sostanze destinate alla composizione
          di liquori o droghe.".