Art. 9. 1. Il primo comma dell'art. 686 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'autorita', fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a un milione.".
Nota all'art. 9: - Si trascrive il testo dell'art. 686 del codice penale, come modificato dal presente decreto: "Art. 686 (Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione). - Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorita', fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a un milione. Alla stessa pena soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell'autorita', fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe.".