Art. 2. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio 1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l'amministrazione ha formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere. 2. Quando l'atto propulsivo promani da un organo o un ufficio di altra amministrazione, il termine decorre dalla ricezione dell'atto stesso da parte del competente ufficio del Ministero per i beni culturali e ambientali.