Art. 2.
                   Decorrenza del termine iniziale
                    per i procedimenti d'ufficio
   1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla
data  in  cui  l'amministrazione ha formale e documentata notizia del
fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
   2. Quando l'atto propulsivo promani da un organo o un  ufficio  di
altra  amministrazione,  il termine decorre dalla ricezione dell'atto
stesso da parte del competente  ufficio  del  Ministero  per  i  beni
culturali e ambientali.