IL MINISTRO DELLA SANITA' 
                           DI CONCERTO CON 
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, relativo alla
attuazione  della  direttiva  89/398/CEE   concernente   i   prodotti
alimentari destinati ad una alimentazione particolare e  segnatamente
l'art. 9 che conferisce al Ministro della sanita',  di  concerto  con
quello  dell'industria,  commercio  ed  artigianato  di  fissare,  in
attuazione  di  direttive  comunitarie  le  disposizioni   specifiche
applicabili ai gruppi di  alimenti  riportati  nell'allegato  a  tale
decreto legislativo; 
  Vista la direttiva della Commissione 91/321/CEE del 14 maggio 1991,
sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento; 
  Vista la direttiva del Consiglio 92/52/CEE del 18 giugno 1992 sugli
alimenti  per  lattanti  e  alimenti   di   proseguimento   destinati
all'esportazione verso Paesi terzi; 
  Visto il decreto  ministeriale  31  marzo  1965  e  sue  successive
modificazioni concernente la  disciplina  degli  additivi  alimentari
consentiti nella preparazione e per la conservazione  delle  sostanze
alimentari; 
  Visto il decreto  ministeriale  21  marzo  1973  e  sue  successive
modificazioni, concernente la disciplina igienica  degli  imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con  le  sostanze
alimentari o con sostanze d'uso personale; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo alla
attuazione  delle  direttive  89/395/CEE  e  89/396/CEE,  concernenti
l'etichettatura, la  presentazione  e  la  pubblicita'  dei  prodotti
alimentari; 
  Sentita la commissione tecnico-consultiva di cui  all'art.  11  del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza  generale
del 14 settembre 1993; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata in data 14 febbraio 1994, a norma dell'art. 17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni relative alla
composizione e all'etichettatura degli alimenti per lattanti e  degli
alimenti  di  proseguimento  destinati  ad  essere  somministrati   a
soggetti nella prima infanzia in buona salute, nonche'  degli  stessi
alimenti destinati all'esportazione verso Paesi terzi. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -   Il   D.Lgs.  n.  111/1992  reca:  "Attuazione  della
          direttiva  89/398/CEE  concernente  i  prodotti  alimentari
          destinati  ad  una alimentazione particolare". Si trascrive
          il testo del relativo art.  9:
             "Art. 9 (Disposizioni specifiche). - 1. Con decreto  del
          Ministro   della   sanita'  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   da
          adottarsi  ai  sensi  dell'art. 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.   400,   in   attuazione   di   direttive
          comunitarie,  vengono  fissate  le  disposizioni specifiche
          applicabili ai gruppi di alimenti di cui all'allegato 1.
             2. Con la stessa procedura di cui  al  comma  1  vengono
          indicati,  in  attuazione  delle  direttive comunitarie, le
          sostanze con scopo nutrizionale da aggiungere  ai  prodotti
          alimentari   destinati  ad  una  alimentazione  particolare
          nonche' i criteri di purezza e le condizioni  per  la  loro
          utilizzazione".
             -  La direttiva n. 91/321/CEE (pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee n. L 175/35 del 4  luglio
          1991)   reca:     "Alimenti  per  lattanti  e  alimenti  di
          proseguimento".
             - La direttiva n. 92/52/CEE (ripubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana - 2a serie  speciale  -
          n.  79  dell'8 ottobre 1992) reca: "Alimenti per lattanti e
          alimenti di proseguimento destinati all'esportazione  verso
          Paesi terzi".
             -  Il  D.M.  31  marzo  1965, e successive modificazioni
          reca:  "Disciplina degli additivi chimici consentiti  nella
          preparazione   e   per   la  conservazione  delle  sostanze
          alimentari".
             - Il D.M. 21 marzo 1973 reca: "Disciplina igienica degli
          imballaggi, recipienti, utensili,  destinati  a  venire  in
          contatto  con  le  sostanze alimentari o con le sostanze di
          uso personale".
             -  Il  D.Lgs.  n.  109/1992  reca:   "Attuazione   delle
          direttive     89/395/CEE     e    89/396/CEE    concernenti
          etichettatura,  la  presentazione  e  la  pubblicita'   dei
          prodotti alimentari".
             - Il testo dell'art. 11 del citato D.Lgs. n. 111/1992 e'
          il seguente:
             "Art.   11  (Commissione  tecnico-consultiva).  -  Nella
          materia  di  cui  al  presente  decreto   svolge   funzioni
          tecnico-consultiva   la  commissione  costituita  ai  sensi
          dell'articolo  unico  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 24 gennaio 1991, n. 56".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.