Art. 3 
                         Commercializzazione 
 
  1. Nessun prodotto, ad eccezione degli alimenti per lattanti,  puo'
essere commercializzato o comunque presentato come prodotto idoneo  a
soddisfare da solo il fabbisogno  nutritivo  dei  lattanti  in  buona
salute nei primi quattro-sei mesi di vita.