Art. 4. Produzione 1. Gli alimenti per lattanti devono essere prodotti con le fonti proteiche definite negli allegati al regolamento e secondo le prescrizioni in essi indicate, nonche' con altri ingredienti alimentari la cui idoneita' alla particolare alimentazione dei lattanti, sin dalla nascita, deve essere confermata da dati scientifici universalmente accettati. 2. Gli alimenti di proseguimento devono essere prodotti con le fonti proteiche definite negli allegati al regolamento e secondo le prescrizioni in essi indicate, nonche' con altri ingredienti alimentari la cui idoneita' alla particolare alimentazione del lattante, dopo il compimento del quarto mese di vita', sia confermata da dati scientifici universalmente accettati. 3. L'impiego degli ingredienti alimentari nella produzione degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento e' subordinato al rispetto delle prescrizioni riportate negli allegati I e II al regolamento. 4. Nella produzione di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento si possono utilizzare unicamente le sostanze riportate nell'allegato III al regolamento al fine di soddisfare i requisiti relativi a sostanze minerali, vitamine, aminoacidi e altri composti azotati e altre sostenze con un particolare scopo nutritivo. 5. Nella produzione di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento possono essere impiegati gli additivi previsti dal decreto ministeriale 14 febbraio 1994, n. 225, e successive modificazioni, emanato ai sensi degli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283. 6. Gli alimenti per lattanti devono essere conformi ai criteri fissati nell'allegato I al regolamento. 7. Gli alimenti di proseguimento devono essere conformi ai criteri fissati nell'allegato II al regolamento. 8. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento devono richiedere per essere pronti per il consumo, ove necessario, unicamente l'aggiunta di acqua.
Nota all'art. 4: - Il D.M. n. 225/1994 approva il regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.