Art. 4. 
                             Produzione 
  1. Gli alimenti per lattanti devono essere prodotti  con  le  fonti
proteiche  definite  negli  allegati  al  regolamento  e  secondo  le
prescrizioni  in  essi  indicate,  nonche'  con   altri   ingredienti
alimentari  la  cui  idoneita'  alla  particolare  alimentazione  dei
lattanti,  sin  dalla  nascita,  deve  essere  confermata   da   dati
scientifici universalmente accettati. 
  2. Gli alimenti di proseguimento  devono  essere  prodotti  con  le
fonti proteiche definite negli allegati al regolamento e  secondo  le
prescrizioni  in  essi  indicate,  nonche'  con   altri   ingredienti
alimentari  la  cui  idoneita'  alla  particolare  alimentazione  del
lattante, dopo il compimento del quarto mese di vita', sia confermata
da dati scientifici universalmente accettati. 
  3. L'impiego degli ingredienti alimentari  nella  produzione  degli
alimenti  per  lattanti  e  degli  alimenti   di   proseguimento   e'
subordinato al rispetto delle prescrizioni riportate negli allegati I
e II al regolamento. 
  4. Nella produzione di alimenti  per  lattanti  e  di  alimenti  di
proseguimento si possono utilizzare unicamente le sostanze  riportate
nell'allegato III al regolamento al fine di  soddisfare  i  requisiti
relativi a sostanze minerali, vitamine, aminoacidi e  altri  composti
azotati e altre sostenze con un particolare scopo nutritivo. 
  5. Nella produzione di alimenti  per  lattanti  e  di  alimenti  di
proseguimento possono essere  impiegati  gli  additivi  previsti  dal
decreto  ministeriale  14  febbraio  1994,  n.  225,   e   successive
modificazioni, emanato ai sensi degli articoli 5, lettera  g),  e  22
della legge 30 aprile 1962, n. 283. 
  6. Gli alimenti per lattanti  devono  essere  conformi  ai  criteri
fissati nell'allegato I al regolamento. 
  7. Gli alimenti di proseguimento devono essere conformi ai  criteri
fissati nell'allegato II al regolamento. 
  8. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento devono
richiedere  per  essere  pronti  per  il  consumo,  ove   necessario,
unicamente l'aggiunta di acqua. 
 
          Nota all'art. 4:
             -  Il  D.M.  n.  225/1994 approva il regolamento recante
          modificazioni  al  decreto  ministeriale  31   marzo   1965
          concernente   la   disciplina   degli  additivi  alimentari
          consentiti nella preparazione e per la conservazione  delle
          sostanze alimentari.