Art. 7. 
                  Pubblicita' alimenti per lattanti 
  1.  La  pubblicita'  degli  alimenti  per  lattanti   puo'   essere
effettuata   solo   attraverso   pubblicazioni    specializzate    in
puericultura  e  attraverso  pubblicazioni  scientifiche.   Essa   e'
comunque soggetta alle condizioni previste dall'art. 6, commi  3,  4,
5,  6  e  7  e  puo'  fornire  solamente  informazioni  a   carattere
scientifico e concreto che non facciano, in ogni  caso,  intendere  o
avvalorare la tesi che l'allattamento  artificiale  sia  superiore  o
equivalente all'allattamento al seno. 
  2. Non e' consentita la pubblicita' in ogni sua forma nei punti  di
vendita, nonche' la distribuzione di campioni ovvero  il  ricorso  ad
altri sistemi diretti a promuovere  la  vendita  degli  alimenti  per
lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del  commercio
al dettaglio. 
  3. Sono comprese nella fase del commercio al  dettaglio,  ai  sensi
del  presente   regolamento,   la   vendita   a   domicilio   o   per
corrispondenza, le esposizioni  speciali,  la  concessione  di  buoni
sconto, le vendite speciali, le vendite  promozionali  e  le  vendite
abbinate al prodotto. 
  4. I produttori e le persone aventi titolo alla distribuzione degli
alimenti per lattanti non devono  offrire  al  pubblico,  alle  donne
incinte, alle madri  e  ai  membri  delle  famiglie,  direttamente  o
indirettamente attraverso il sistema sanitario ovvero attraverso  gli
operatori sanitari, campioni  gratuiti  o  a  basso  prezzo  o  altri
omaggi.