Art. 7. Pubblicita' alimenti per lattanti 1. La pubblicita' degli alimenti per lattanti puo' essere effettuata solo attraverso pubblicazioni specializzate in puericultura e attraverso pubblicazioni scientifiche. Essa e' comunque soggetta alle condizioni previste dall'art. 6, commi 3, 4, 5, 6 e 7 e puo' fornire solamente informazioni a carattere scientifico e concreto che non facciano, in ogni caso, intendere o avvalorare la tesi che l'allattamento artificiale sia superiore o equivalente all'allattamento al seno. 2. Non e' consentita la pubblicita' in ogni sua forma nei punti di vendita, nonche' la distribuzione di campioni ovvero il ricorso ad altri sistemi diretti a promuovere la vendita degli alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio. 3. Sono comprese nella fase del commercio al dettaglio, ai sensi del presente regolamento, la vendita a domicilio o per corrispondenza, le esposizioni speciali, la concessione di buoni sconto, le vendite speciali, le vendite promozionali e le vendite abbinate al prodotto. 4. I produttori e le persone aventi titolo alla distribuzione degli alimenti per lattanti non devono offrire al pubblico, alle donne incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, direttamente o indirettamente attraverso il sistema sanitario ovvero attraverso gli operatori sanitari, campioni gratuiti o a basso prezzo o altri omaggi.