Art. 8. Materiale informativo e didattico 1. Il materiale informativo riguardante i prodotti disciplinati dal presente regolamento, qualora sia destinato alle gestanti e alle madri dei lattanti e dei bambini, deve fornire precise informazioni su: a) benefici e superiorita' dell'allattamento al seno; b) allattamento materno, preparazione all'allattamento al seno e modalita' per assicurarne la continuazione; c) eventuali conseguenze negative per l'allattamento al seno derivanti dall'introduzione dell'allattamento artificiale parziale; d) difficile reversibilita' della decisione di non allattare al seno; e) corretta utilizzazione degli alimenti per lattanti. 2. Il materiale informativo di cui al comma 1, qualora contenga informazioni sull'impiego degli alimenti per lattanti, non deve riportare alcuna immagine che possa idealizzare l'impiego di tali alimenti e deve, altresi', fornire informazioni su: a) conseguenze sociali e finanziarie sulla utilizzazione degli alimenti per lattanti; b) rischi derivanti alla salute dei soggetti interessati all'utilizzazione non appropriata degli alimenti per lattanti. 3. Con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono regolamentate le modalita' della diffusione di materiale informativo e didattico e del controllo delle informazioni corrette ed adeguate sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini, destinate alle famiglie e a tutti gli operatori interessati nello specifico settore. 4. Le forniture gratuite di attrezzature, di materiale didattico o di materiale informativo, destinate a istituzioni o altre organizzazioni preposte alla nascita e alla cura del lattante, sono ammesse soltanto su specifica richiesta scritta da parte della direzione sanitaria e approvate dal competente organo dell'unita' sanitaria locale. Dette attrezzature o materiali possono essere contrassegnati con il nome o ragione sociale o marchio dell'impresa donatrice, ma non possono contenere, in nessun caso, riferimenti a determinate marche di alimenti per lattanti. 5. Le forniture di alimenti per lattanti, cedute gratuitamente o a basso prezzo a istituzioni o ad altre organizzazioni preposte alla nascita' ed alla cura del lattante, sono ammesse soltanto su richiesta scritta del responsabile sanitario della istituzione o organizzazione e a condizione che siano destinate ad uso esclusivamente interno in confezioni appositamente predisposte ed etichettate e limitate ai lattanti alimentati con formule per lattanti e soltanto per il periodo di degenza.