Art. 8. 
                  Materiale informativo e didattico 
  1. Il materiale informativo riguardante i prodotti disciplinati dal
presente regolamento, qualora sia  destinato  alle  gestanti  e  alle
madri dei lattanti e dei bambini, deve fornire  precise  informazioni
su: 
    a) benefici e superiorita' dell'allattamento al seno; 
    b) allattamento materno, preparazione all'allattamento al seno  e
modalita' per assicurarne la continuazione; 
    c) eventuali conseguenze  negative  per  l'allattamento  al  seno
derivanti dall'introduzione dell'allattamento artificiale parziale; 
    d) difficile reversibilita' della decisione di non  allattare  al
seno; 
    e) corretta utilizzazione degli alimenti per lattanti. 
  2. Il materiale informativo di cui al  comma  1,  qualora  contenga
informazioni sull'impiego  degli  alimenti  per  lattanti,  non  deve
riportare alcuna immagine che possa  idealizzare  l'impiego  di  tali
alimenti e deve, altresi', fornire informazioni su: 
    a) conseguenze sociali e finanziarie  sulla  utilizzazione  degli
alimenti per lattanti; 
    b)  rischi  derivanti  alla  salute  dei   soggetti   interessati
all'utilizzazione non appropriata degli alimenti per lattanti. 
  3. Con decreto del  Ministro  della  sanita'  di  concerto  con  il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  sono
regolamentate le modalita' della diffusione di materiale  informativo
e didattico e del controllo delle informazioni corrette  ed  adeguate
sull'alimentazione  dei  lattanti  e  dei  bambini,  destinate   alle
famiglie e a tutti gli operatori interessati nello specifico settore. 
  4. Le forniture gratuite di attrezzature, di materiale didattico  o
di  materiale  informativo,   destinate   a   istituzioni   o   altre
organizzazioni preposte alla nascita e alla cura del  lattante,  sono
ammesse soltanto  su  specifica  richiesta  scritta  da  parte  della
direzione sanitaria e approvate  dal  competente  organo  dell'unita'
sanitaria locale.  Dette  attrezzature  o  materiali  possono  essere
contrassegnati con il nome o ragione sociale o  marchio  dell'impresa
donatrice, ma non possono contenere, in nessun  caso,  riferimenti  a
determinate marche di alimenti per lattanti. 
  5. Le forniture di alimenti per lattanti, cedute gratuitamente o  a
basso prezzo a istituzioni o ad altre  organizzazioni  preposte  alla
nascita'  ed  alla  cura  del  lattante,  sono  ammesse  soltanto  su
richiesta scritta del  responsabile  sanitario  della  istituzione  o
organizzazione  e  a  condizione   che   siano   destinate   ad   uso
esclusivamente interno in  confezioni  appositamente  predisposte  ed
etichettate  e  limitate  ai  lattanti  alimentati  con  formule  per
lattanti e soltanto per il periodo di degenza.