Art. 9. Esportazione 1. I prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), destinati all'esportazione verso Paesi terzi devono essere conformi, fatta salva ogni diversa disciplina o disposizione particolare stabilita dal Paese importatore, a quanto previsto: a) dagli articoli 4, 5 e 10 del regolamento oppure dalle norme del Codex Alimentarius "Codex STAN 72/1981" e Codex STAN 156/1987"; b) dall'art. 6, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento; c) dagli articoli 3, comma 1, lettera b), e 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109. 2. Le prescrizioni e i divieti di cui all'art. 6, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento si applicano anche alla presentazione dei prodotti destinati all'esportazione verso Paesi terzi, in particolare per quanto riguarda la forma, l'aspetto, l'imballaggio e i materiali di confezionamento usati.