Art. 9. 
                            Esportazione 
  1. I prodotti di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettere  c)  e  d),
destinati all'esportazione verso Paesi terzi devono essere  conformi,
fatta  salva  ogni  diversa  disciplina  o  disposizione  particolare
stabilita dal Paese importatore, a quanto previsto: 
    a) dagli articoli 4, 5 e 10 del regolamento  oppure  dalle  norme
del Codex Alimentarius "Codex STAN 72/1981" e Codex STAN 156/1987"; 
    b) dall'art. 6, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento; 
    c) dagli articoli 3, comma  1,  lettera  b),  e  13  del  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109. 
  2. Le prescrizioni e i divieti di cui all'art. 6, commi 2, 3, 4, 5,
6 e 7 del regolamento  si  applicano  anche  alla  presentazione  dei
prodotti destinati all'esportazione verso Paesi terzi, in particolare
per quanto riguarda la forma, l'aspetto, l'imballaggio e i  materiali
di confezionamento usati.