Art. 5. 
  1. Il ricorso avverso l'iscrizione a ruolo, da prodursi  in  bollo,
va inviato al direttore regionale delle entrate o al direttore  delle
entrate  territorialmente  competente,  a  mezzo   posta   in   plico
raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. 
  2. Copia del ricorso, in carta semplice,  va  inviata,  a  pena  di
decadenza,  all'ufficio  del  registro  ed  al  concessionario  della
riscossione competenti, con le  medesime  modalita'  e  nello  stesso
termine previsto per la  presentazione  del  ricorso,  dall'art.  16,
comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. 
 
          Nota all'articolo 5:
             -  Per  il testo dell'art. 16 della legge n. 408/1990 si
          veda in nota alle premesse.