IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  rendere
operativo l'intervento ordinario nelle aree depresse  del  territorio
nazionale;
  Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni  al  fine  di accelerare le procedure per la concessione
delle agevolazioni a favore delle attivita' della  soppressa  Agenzia
per  la  promozione  dello  sviluppo  del Mezzogiorno, nonche' per la
sistemazione del relativo personale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 agosto 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro del bilancio e della programmazione economica,  di  concerto
con  i  Ministri  delle  finanze,  del  tesoro,  dei lavori pubblici,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'universita'  e
della  ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e
gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini dell'attuazione della politica di intervento nelle  aree
depresse    del    territorio    nazionale    e,    in   particolare,
dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge  19  dicembre
1992,  n.  488,  di  conversione  in  legge,  con  modificazioni, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e dell'articolo 3 del  decreto
legislativo  3  aprile  1993,  n.  96,  e successive modificazioni ed
integrazioni, si intende:
    a)  per  "aree  depresse"  quelle  individuate  o   che   saranno
individuate   dalla   Commissione   delle   Comunita'   europee  come
ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5
b, quelle eleggibili sulla  base  delle  analoghe  caratteristiche  e
quelle  rientranti  nelle  fattispecie dell'articolo 92, paragrafo 3,
lettera c), del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione;
    b) per "programmazione negoziata" la regolamentazione  concordata
tra  soggetti  pubblici  o  tra  il soggetto pubblico competente e la
parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione  di  interventi
diversi,  riferiti  ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
    c) per "accordo di programma" l'accordo promosso, anche ai  sensi
delle  vigenti  disposizioni,  da  una amministrazione centrale con i
soggetti pubblici e privati interessati quando, per  l'attuazione  di
interventi  programmati,  occorre l'iniziativa integrata e coordinata
di regioni, enti  locali  e  altri  soggetti  pubblici  e  privati  e
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo; con l'accordo
si  attua  il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si
definiscono  le  modalita'  di  esecuzione  da  parte   di   ciascuna
amministrazione  partecipante,  il  controllo  dell'attuazione  degli
interventi, la verifica del rispetto  delle  condizioni  fissate,  la
individuazione  di  eventuali  ritardi  o  inadempienze,  l'eventuale
revoca  del  finanziamento  totale  o  parziale  e  l'attivazione  di
procedure sostitutive;
    d) per  "contratto  di  programma"  il  contratto  stipulato  tra
l'amministrazione ed una grande impresa o un gruppo o un consorzio di
medie e piccole imprese per la realizzazione di interventi oggetto di
programmazione negoziata;
    e)   per   "intesa   di   programma"  l'accordo  tra  i  soggetti
istituzionali competenti in  un  determinato  settore,  con  cui  gli
stessi  si impegnano a collaborare mettendo a disposizione le risorse
finanziarie occorrenti per la realizzazione di una serie di azioni ed
interventi  specifici,  collegati   funzionalmente   in   un   quadro
pluriennale,  anche  se  non  ancora  globalmente definiti in tema di
fattibilita'.
  2. Il Comitato interministeriale per  la  programmazione  economica
(CIPE),  con  deliberazione  adottata  su  proposta  del Ministro del
bilancio e della programmazione economica, d'intesa  con  i  Ministri
interessati,  approva  i  singoli  accordi di programma, contratti di
programma e intese di programma da stipulare.
  3. Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome, provvede a dettare una
disciplina  dei  contratti  di  programma  che  tenga   conto   delle
competenze  trasferite  alle  amministrazioni  a  seguito del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96.