Art. 11. Disposizioni in materia fiscale 1. Agli effetti della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, l'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, resta applicabile agli stabilimenti ivi indicati che siano divenuti atti all'uso anteriormente al 15 aprile 1993 ancorche' alla stessa data non siano intervenute le occorrenti autorizzazioni o licenze; l'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64, resta applicabile alle imprese costituite in forma societaria anteriormente alla suddetta data. Ai medesimi effetti l'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 1 marzo 1986, n. 64, resta applicabile agli utili relativi al periodo d'imposta chiuso anteriormente alla predetta data, ancorche' alla stessa data non ancora dichiarati. 2. I finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti in sostituzione della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita' devono, in ogni caso, essere comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'esecuzione dei relativi lavori.