Art. 11.
                   Disposizioni in materia fiscale
  1.  Agli effetti della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, l'agevolazione  di  cui
all'articolo  101  del  testo  unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  6
marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, resta
applicabile  agli  stabilimenti  ivi indicati che siano divenuti atti
all'uso anteriormente al 15 aprile 1993 ancorche'  alla  stessa  data
non   siano  intervenute  le  occorrenti  autorizzazioni  o  licenze;
l'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge  1  marzo
1986,  n.  64,  resta  applicabile  alle  imprese costituite in forma
societaria anteriormente alla  suddetta  data.  Ai  medesimi  effetti
l'agevolazione  di  cui all'articolo 14, comma 4, della legge 1 marzo
1986, n.  64,  resta  applicabile  agli  utili  relativi  al  periodo
d'imposta  chiuso  anteriormente  alla  predetta data, ancorche' alla
stessa data non ancora dichiarati.
  2. I finanziamenti erogati  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  in
sostituzione della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo
del Mezzogiorno per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica
utilita'  devono,  in  ogni caso, essere comprensivi dell'imposta sul
valore aggiunto dovuta per l'esecuzione dei relativi lavori.