Art. 12. Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. 1. Al fine dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono considerati inseriti negli accordi di programma, stipulati alla data del 21 agosto 1992, tutti gli interventi, anche se non specificamente indicati nell'accordo, identificati, entro il 31 gennaio 1994, come indispensabili per conseguire le finalita' previste dall'accordo stesso.