Art. 13. Progetti FIO finanziati con i fondi della legge 1 marzo 1986, n. 64 1. I progetti di cui alle delibere CIPE 12 maggio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 1988, e 19 dicembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1990, finanziati con i fondi previsti dai piani annuali di attuazione della legge 1 marzo 1986, n. 64, compresi tra gli interventi non revocati di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, che risultino in corso di esecuzione o immediatamente eseguibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono proseguiti e completati secondo le procedure previste dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo 8.