Art. 13.
                 Progetti FIO finanziati con i fondi
                   della legge 1 marzo 1986, n. 64
  1.  I progetti di cui alle delibere CIPE 12 maggio 1988, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno  1988,  e  19  dicembre
1989,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1990,
finanziati con i fondi previsti dai piani annuali di attuazione della
legge 1 marzo 1986, n. 64, compresi tra gli interventi  non  revocati
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e
successive  modificazioni  ed integrazioni, che risultino in corso di
esecuzione o immediatamente eseguibili alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto,  sono  proseguiti  e  completati  secondo  le
procedure  previste  dall'articolo  21 della legge 26 aprile 1983, n.
130, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo 8.