Art. 14. Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, l'indagine sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani di attuazione approvati dal CIPE e' compiuta dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, il quale identifica gli interventi i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 novembre 1993, ovvero gli interventi le cui procedure di affidamento in appalto non siano in corso alla data del 30 settembre 1993, e provvede alla revoca dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonche' alla rescissione del contratto ai sensi dell'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F. 2. Restano comunque salve le revoche dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, gia' deliberate dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1993, n. 493, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398.