Art. 14.
Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
5  ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493.
  1.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  1,  comma  4,   del
decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre  1993,  n.  493,  l'indagine  sullo  stato  di
attuazione  degli  interventi  compresi nei programmi triennali e nei
piani di attuazione approvati dal CIPE e' compiuta dal Ministero  del
bilancio  e  della  programmazione economica, il quale identifica gli
interventi  i  cui  lavori  non   risultino   ancora   consegnati   e
materialmente  iniziati  alla  data  del 30 novembre 1993, ovvero gli
interventi le cui procedure di affidamento in appalto  non  siano  in
corso  alla  data  del  30 settembre 1993, e provvede alla revoca dei
finanziamenti ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre  1992,  n.  488,  nonche'  alla rescissione del contratto ai
sensi dell'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,  allegato
F.
  2.  Restano  comunque  salve  le revoche dei finanziamenti relativi
agli interventi di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e
successive modificazioni ed integrazioni, gia' deliberate dal CIPE ai
sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,  n.
488,  in  data  anteriore a quella di entrata in vigore della legge 4
dicembre 1993, n. 493, di conversione in  legge,  con  modificazioni,
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398.