Art. 16.
                        Attivita' dello IASM
  1.  Il  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
provvede annualmente al finanziamento delle iniziative  che  lo  IASM
intende  assumere  sulla  base  di  programmi  annuali  di  attivita'
approvati con decreto del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato.  I relativi oneri continuano a gravare sul Fondo di
cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile  1993,
n. 96, come sostituito dall'articolo 3.
  2.  Le amministrazioni pubbliche centrali e locali ed i soggetti da
esse partecipati possono, mediante convenzione, utilizzare i  servizi
dello IASM.