Art. 18.
                Trasferimento delle attivita' residue
                   alle amministrazioni competenti
  1.   Le  materie  gia'  gestite  dalla  soppressa  Agenzia  per  la
promozione  dello  sviluppo  del  Mezzogiorno  e  trasferite  in  via
temporanea  dal commissario liquidatore dell'Agenzia al Ministero del
bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo  19,
comma  4,  del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni e integrazioni, sono  definitivamente  attribuite  alle
amministrazioni  competenti  per  materia, individuate secondo quanto
disposto dal presente articolo.
  2. E' attribuita alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  del  turismo,  la  materia  degli  incentivi  per opere
private riguardanti le attivita' turistico-alberghiere, ivi  comprese
le attivita' creditizie.
  3.  E'  attribuito  al  Ministero del tesoro il pacchetto azionario
prestato dalla societa' Terme Stabiane a garanzia del mutuo ottenuto.
  4. Sono attribuite al Ministero delle risorse agricole,  alimentari
e  forestali  le  seguenti  materie:  incentivi  per  opere private e
connesse attivita'  creditizie  per  i  miglioramenti  fondiari,  ivi
compresi  quelli  di  bonifica e montani, per l'assistenza tecnica in
agricoltura, la  valorizzazione  dei  prodotti  agricoli,  la  pesca,
progetti  speciali  promozionali  e connesse attivita' creditizie nei
campi delle opere private del Mezzogiorno interno, della forestazione
produttiva,   dell'agrumicoltura,    della    zootecnia    e    della
commercializzazione   dei  prodotti  agricoli;  le  azioni  organiche
promozionali agricole.
  5. Per le opere della gestione separata e per i  progetti  speciali
di  cui  al  comma  4,  nonche' per quelli trasferiti dal commissario
liquidatore ai sensi  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  3
aprile  1993, n. 96, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali  provvede  mediante  un  commissario  ad  acta,   riferendo
trimestralmente  al  CIPE  sul  suo  operato.  Il commissario ad acta
esercita i poteri e osserva le procedure di cui  all'articolo  9  del
decreto  legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni
e integrazioni.
  6. Il Ministro delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,
d'intesa  con le regioni interessate, definisce e trasferisce loro le
opere e le attivita',  di  cui  ai  commi  4  e  5  rientranti  nelle
competenze regionali.
  7.  Sono  attribuite  al  Ministero dei lavori pubblici le seguenti
materie: concessioni  chiuse,  "dichiarate  chiuse"  trasferite  alle
regioni  o gestioni dirette trasferite alle regioni riguardanti opere
pubbliche fisiche e interventi per progettazioni, studi e campagne di
indagini della Gestione separata di cui all'articolo 5 della legge  1
marzo 1986, n. 64; contributi ad enti gestori di opere della ex Cassa
per  il Mezzogiorno o della soppressa Agenzia per la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno eseguite in gestione diretta; contributi per
la ricostruzione di case danneggiate dal terremoto  dell'Irpinia  del
1962, ivi comprese le attivita' creditizie.
  8.  Sono  attribuite  al  Ministero  del  lavoro e della previdenza
sociale le seguenti materie: ridefinizione  dei  contributi  agricoli
unificati;  incentivi  per  opere  private nel campo della istruzione
professionale.
  9. L'identificazione delle ulteriori  residue  materie  e  relative
amministrazioni  competenti,  ai fini di quanto disposto dal comma 1,
si effettua con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del bilancio e della programmazione  economica,
di concerto con il Ministro competente.