Art. 19. Disposizioni sulla societa' per azioni per la gestione degli impianti idrici 1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, le parole: "una o piu' societa' per azioni" sono sostituite dalle parole: "una societa' per azioni". I commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 10 sono sostituiti dai seguenti: " 2. Alla societa' per azioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 15 e dell'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Le azioni della predetta societa' sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dei lavori pubblici. 3. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 19, comma 1, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale della predetta societa', nel complessivo limite di lire 10 miliardi, a valere sulle disponibilita' di tesoreria derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64. 4. Al capitale sociale della predetta societa' possono partecipare, nei limiti stabiliti dall'azionista, imprese ed altri soggetti economici, nonche' enti locali ed acquedottistici.". 2. Il presente articolo sostituisce l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 436.