Art. 19.
               Disposizioni sulla societa' per azioni
                per la gestione degli impianti idrici
  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n.  96,  le  parole: "una o piu' societa' per azioni" sono sostituite
dalle parole: "una societa' per azioni".   I  commi  2,  3  e  4  del
medesimo articolo 10 sono sostituiti dai seguenti:
  "  2.  Alla  societa'  per azioni di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni  contenute  nei  commi  4  e  5   dell'articolo   15   e
dell'articolo   19   del   decreto-legge  11  luglio  1992,  n.  333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.  Le
azioni  della  predetta  societa'  sono  attribuite  al Ministero del
tesoro. Il Ministro del  tesoro  esercita  i  diritti  dell'azionista
previa  intesa  con  il  Ministro del bilancio e della programmazione
economica e del Ministro dei lavori pubblici.
   3. Il commissario liquidatore di cui  all'articolo  19,  comma  1,
provvede  al  versamento delle somme necessarie alla costituzione del
capitale sociale della predetta societa', nel complessivo  limite  di
lire   10  miliardi,  a  valere  sulle  disponibilita'  di  tesoreria
derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui  alla  legge  1  marzo
1986, n. 64.
   4.   Al   capitale   sociale   della   predetta  societa'  possono
partecipare, nei limiti stabiliti dall'azionista,  imprese  ed  altri
soggetti economici, nonche' enti locali ed acquedottistici.".
  2.  Il presente articolo sostituisce l'articolo 4 del decreto-legge
8 luglio 1994, n. 436.