Art. 2.
           Disposizioni relative al Ministero del bilancio
                  e della programmazione economica
  1. Per la prosecuzione degli interventi attribuiti al Ministero del
bilancio  e  della  programmazione  economica  ai  sensi  del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro puo' disporre  apposite
aperture  di credito in favore di un funzionario delegato. I relativi
ordini di accreditamento sono emessi in deroga  ai  limiti  di  somma
stabiliti  dall'articolo  56  del  regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine  dell'esercizio
in  cui  sono  stati  emessi  possono  essere  trasportati  a  quelli
successivi. Le somme derivanti per effetto delle revoche disposte dal
CIPI con deliberazione  del  28  dicembre  1993,  in  relazione  agli
interventi   concernenti  i  contratti  di  programma,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con
decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di
previsione   del   Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, la cui dotazione  puo'  essere  utilizzata  anche  per  le
esigenze  connesse  alle  operazioni  di  istruttoria,  monitoraggio,
verifica e collaudo degli interventi stessi.
  2. In relazione ai maggiori compiti attribuiti al Nucleo  ispettivo
del Ministero del bilancio e della programmazione economica, anche in
attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile
1993,  n.  96,  il  numero  dei  componenti del Nucleo anzidetto puo'
essere complessivamente integrato con quindici componenti scelti,  in
prima  applicazione, anche tra il personale proveniente dai soppressi
organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. L'indennita'
corrisposta  ai  componenti  anzidetti  e'  assorbente   dell'assegno
personale  di  cui  all'articolo  14-bis,  comma  1,  lettera b), del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 8,
salvo il diritto di opzione per quest'ultimo assegno. Si  applica  ai
componenti del Nucleo ispettivo l'articolo 3, comma 8, della legge 17
dicembre  1986,  n. 878. Lo stesso diritto di opzione e' riconosciuto
ai componenti del Nucleo di valutazione.
  3. All'articolo 9, comma 4, della legge 17 dicembre 1986,  n.  878,
le parole: "a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "per
quattro anni".
  4.  In  relazione  ai  maggiori compiti attribuiti al Ministero del
bilancio e della programmazione economica il  numero  dei  componenti
del  Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica di
cui all'articolo 7 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e'  aumentato
di  due unita'. Per le medesime esigenze quindici unita' di qualifica
non inferiore alla ottava, appartenenti ai ruoli  del  Ministero  del
bilancio e della programmazione economica e nell'ambito delle attuali
dotazioni organiche, possono essere assegnate al Nucleo ispettivo, in
qualita'  di assistenti, per un quadriennio, con decreto del Ministro
del bilancio  e  della  programmazione  economica,  su  proposta  del
direttore  del  Nucleo.  Ai  predetti  assistenti  e'  attribuita una
indennita' di pari  misura  e  natura  di  quella  riconosciuta  agli
assistenti del Nucleo di valutazione, che e' assorbente di ogni altro
emolumento accessorio.  I relativi oneri fanno carico al fondo di cui
all'articolo 3.
  5.  I  dirigenti  dell'osservatorio  delle politiche regionali sono
collocati in posizione di fuori ruolo,  con  effetto  dal  1  gennaio
1994.