Art. 2. Disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica 1. Per la prosecuzione degli interventi attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro puo' disporre apposite aperture di credito in favore di un funzionario delegato. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi possono essere trasportati a quelli successivi. Le somme derivanti per effetto delle revoche disposte dal CIPI con deliberazione del 28 dicembre 1993, in relazione agli interventi concernenti i contratti di programma, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, la cui dotazione puo' essere utilizzata anche per le esigenze connesse alle operazioni di istruttoria, monitoraggio, verifica e collaudo degli interventi stessi. 2. In relazione ai maggiori compiti attribuiti al Nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica, anche in attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il numero dei componenti del Nucleo anzidetto puo' essere complessivamente integrato con quindici componenti scelti, in prima applicazione, anche tra il personale proveniente dai soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. L'indennita' corrisposta ai componenti anzidetti e' assorbente dell'assegno personale di cui all'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 8, salvo il diritto di opzione per quest'ultimo assegno. Si applica ai componenti del Nucleo ispettivo l'articolo 3, comma 8, della legge 17 dicembre 1986, n. 878. Lo stesso diritto di opzione e' riconosciuto ai componenti del Nucleo di valutazione. 3. All'articolo 9, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, le parole: "a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "per quattro anni". 4. In relazione ai maggiori compiti attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica il numero dei componenti del Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica di cui all'articolo 7 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e' aumentato di due unita'. Per le medesime esigenze quindici unita' di qualifica non inferiore alla ottava, appartenenti ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica e nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, possono essere assegnate al Nucleo ispettivo, in qualita' di assistenti, per un quadriennio, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, su proposta del direttore del Nucleo. Ai predetti assistenti e' attribuita una indennita' di pari misura e natura di quella riconosciuta agli assistenti del Nucleo di valutazione, che e' assorbente di ogni altro emolumento accessorio. I relativi oneri fanno carico al fondo di cui all'articolo 3. 5. I dirigenti dell'osservatorio delle politiche regionali sono collocati in posizione di fuori ruolo, con effetto dal 1 gennaio 1994.