Art. 20.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 8 agosto 1994
                              SCALFARO
                                  BERLUSCONI,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  PAGLIARINI, Ministro del bilancio e
                                  della programmazione economica
                                  TREMONTI, Ministro delle finanze
                                  DINI, Ministro del tesoro
                                  RADICE,    Ministro    dei   lavori
                                  pubblici
                                  GNUTTI,  Ministro   dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                  PODESTA', Ministro dell'universita'
                                  e   della   ricerca  scientifica  e
                                  tecnologica
                                  URBANI, Ministro  per  la  funzione
                                  pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: BIONDI