Art. 3. Fondo ex articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 1. Il comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e' sostituito dai seguenti: " 5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro e' istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilita' di bilancio destinate al perseguimento delle finalita' di cui al presente decreto, con esclusione di quelle relative all'articolo 5, comma 4, all'articolo 12, comma 1, e all'articolo 13. Al Fondo affluiscono altresi', previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonche' le disponibilita' di tesoreria relative alle competenze trasferite. 5-bis. Il Fondo di cui al comma 5 e' ripartito sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonche' delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse. Con la stessa procedura il CIPE puo' rideterminare entro il 15 maggio di ciascun anno il predetto riparto per gli anni successivi. 5-ter. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, ivi comprese quelle di carattere compensativo tra i capitoli di natura corrente derivanti dal riparto del Fondo di cui al comma 5. Le somme iscritte nei predetti capitoli, non utilizzate alla fine dell'esercizio di competenza, sono conservate nel conto dei residui dell'esercizio successivo per essere trasferite, con decreti del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al citato comma 5 ed assoggettate a ripartizione secondo le medesime modalita' e procedure.". 2. I mutui previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, nonche' dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, possono essere contratti anche con la Cassa depositi e prestiti, che all'uopo potra' utilizzare le disponibilita' del fondo di riserva, nonche' con la Banca europea per gli investimenti (BEI). 3. Le somme derivanti nell'anno 1994 dai mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono destinate, nel limite di lire 3.000 miliardi, alla concessione delle agevolazioni industriali di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992. Le ulteriori somme derivanti dai predetti mutui sono destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 415 del 1992, secondo le determinazioni assunte dal CIPE in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal comma 1. 4. A decorrere dall'anno 1995, le disponibilita' derivanti dal Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal comma 1, possono essere direttamente iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate anche per gli anni successivi, sulla base del riparto disposto dal CIPE ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo. 5. La facolta' di assumere impegni pluriennali di spesa, a valere sulle somme in conto capitale derivanti dal riparto del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal comma 1, ed iscritte nei capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate, e' limitata, per l'anno 1994, al triennio 1994-1996. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11-quater, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 362. 6. Le disponibilita' esistenti sui conti di gestione gia' intestati alla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno continuano a poter essere utilizzate da parte degli enti beneficiari, previa autorizzazione da parte delle amministrazioni statali rispettivamente competenti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, nel limite dell'importo relativo a ciascun progetto e nel rispetto delle specifiche destinazioni quali risultanti dall'ultima delibera di impegno adottata dalla predetta Agenzia. Gli interessi maturati nei predetti conti di gestione, nonche' le somme relative a progetti per i quali non siano intervenute, entro il termine di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 355, le rendicontazioni e le autorizzazioni di cui alla medesima disposizione, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal comma 1. 7. Alle aperture di credito a favore di funzionari delegati disposte presso le tesorerie dello Stato per l'utilizzo delle disponibilita' di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313.