Art. 4.
               Disposizioni in materia di agevolazioni
                      alle attivita' produttive
 1.  Ad  eccezione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 3,
lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 1992,  n.  415,  convertito,
con  modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che restano
attribuite  alle  competenze  del  Ministro  del  bilancio  e   della
programmazione   economica  per  la  concessione  delle  agevolazioni
previste dal comma 3, lettere b), c) ed e), dello stesso articolo che
non sono  state  deliberate  dall'Agenzia  per  la  promozione  dello
sviluppo  del  Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993, gli istituti
di credito e  le  societa'  di  locazione  finanziaria  convenzionati
provvedono  a  comunicare,  entro  il  28 febbraio 1994, al Ministero
dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  i  propri  esiti
istruttori, ovvero a confermare quelli gia' trasmessi all'Agenzia per
la  promozione  dello  sviluppo del Mezzogiorno. A tale comunicazione
dovra' essere allegata una dichiarazione  del  legale  rappresentante
dell'impresa  richiedente  l'agevolazione,  sottoscritta in calce dal
presidente del collegio sindacale qualora  esistente,  attestante  la
sussistenza  delle  condizioni  per  l'accesso alle agevolazioni, ivi
comprese quelle relative al rispetto delle norme sul lavoro  e  sulla
prevenzione  degli  infortuni,  lo  stato di esecuzione del progetto,
l'ammontare delle spese sostenute alla  data  della  dichiarazione  e
comunque   non  oltre  il  31  dicembre  1993,  rapportato  al  costo
complessivo del progetto, nonche' la  certificazione  prevista  dalla
vigente  normativa sulla lotta alla criminalita' organizzata e quella
attestante la vigenza dell'impresa richiedente i  benefici.  Ai  fini
dell'ammissibilita'  alle  agevolazioni  di  cui  al  presente comma,
qualora l'istante, nel  corso  della  istruttoria  della  domanda  di
agevolazione,  si  rivolga,  per  la  medesima  iniziativa,  ad altro
istituto di credito abilitato  o  ad  altra  societa'  convenzionata,
resta valida la data di presentazione della domanda originaria.
  2. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, sulla base delle
comunicazioni e delle dichiarazioni pervenute ai sensi del  comma  1,
forma  un  elenco  delle  domande  di agevolazione, l'inserimento nel
quale e' determinato sulla base dei criteri indicati all'articolo  1,
comma  3,  del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e il cui  ordine
e'  determinato sulla base dell'ammontare delle spese gia' sostenute,
rapportate al costo complessivo  del  progetto  come  indicato  nelle
comunicazioni  e  dichiarazioni  medesime  e,  a parita' di rapporto,
della  data  di  presentazione  della  domanda  di  agevolazione.  Il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la
concessione  delle  agevolazioni  sulla base dell'elenco previsto dal
presente comma, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
  3. Il Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,
su  richiesta  delle  imprese,  dispone  l'erogazione di un anticipo,
nella misura massima del 50 per cento dell'importo del contributo  in
conto  capitale  spettante  ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64,
nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili;  il  pagamento
dell'anticipo   e'   effettuato   previa   presentazione   da   parte
dell'impresa,  nei  trenta   giorni   successivi   alla   concessione
dell'anticipo   medesimo,  di  fidejussione  bancaria  o  di  polizza
assicurativa. Per i progetti di investimento di importo  inferiore  a
tre  miliardi di lire, l'accertamento, a seguito dell'ultimazione del
progetto, sulla realizzazione degli investimenti e sulla  sussistenza
delle  condizioni  per  la fruizione dei benefici consiste nell'esame
delle risultanze istruttorie e della relazione finale degli  istituti
di credito e societa' di locazione finanziaria convenzionati, nonche'
nel  riscontro  della  sussistenza  delle  dichiarazioni, rese con le
modalita' di cui al  comma  1,  attestanti  gli  specifici  requisiti
individuati  con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.  Per  i  progetti  di   investimento   di   importo
superiore,    il    Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato provvede, ai sensi del comma  settimo  dell'articolo
18  della  legge  26  aprile  1983,  n.  130, alla nomina di apposite
commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui  al
comma  5.  Rimangono ferme le vigenti disposizioni sugli accertamenti
per le operazioni gia' regolate  dalle  convenzioni  sulla  locazione
finanziaria  dei  macchinari. Gli accertamenti finali sui progetti di
investimento gia' ammessi ai benefici della legge 1  marzo  1986,  n.
64,  di  competenza  del  Ministero  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato, sono parimenti effettuati con le modalita'  di  cui
al  presente  comma,  qualora  alla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto  non  risultino  gia'  affidati  gli  incarichi  di
accertamento sulla realizzazione degli investimenti.
  4. Qualora le agevolazioni, disposte sulla base delle comunicazioni
e  delle  dichiarazioni  di  cui  al  comma  1,  siano  revocate  per
insussistenza delle condizioni previste dalla legge 1 marzo 1986,  n.
64, cosi' come integrata dal presente decreto, si applica la sanzione
amministrativa  pecuniaria da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione
indebitamente fruita. Chi rilascia o sottoscrive dichiarazioni di cui
al comma 2, attestanti fatti materiali non rispondenti  al  vero,  e'
punito  con le pene previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 5
ottobre 1991, n. 317.
  5. La quota del Fondo di  cui  al  comma  5  dell'articolo  19  del
decreto   legislativo   3   aprile   1993,  n.  96,  come  sostituito
dall'articolo  3,  da  assegnare  al  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato per l'attuazione degli interventi di cui
al  comma 2 dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, nonche'
le eventuali ulteriori risorse da attribuire per le finalita' di  cui
al  comma  1  dello  stesso  articolo  5,  affluiscono ad un'apposita
sezione del Fondo di cui all'articolo  14  della  legge  17  febbraio
1982,  n.  46.  Sono  a carico della medesima sezione gli oneri per i
compensi, da  definire  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  di
concerto   con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato,  per  non  piu'  di  tre  consulenti  giuridici  da
utilizzare  per  la  definizione  del  contenzioso  in relazione agli
interventi agevolativi, nonche' a quelli di cui all'articolo  39  del
testo  unico  delle  leggi  per  gli  interventi  nei territori della
Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi  sismici
del  novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con
decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
  6.  Le  somme  derivanti  per  effetto  delle  revoche disposte dal
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato   in
relazione  ad  agevolazioni  in  favore  delle  attivita'  produttive
concesse  ai  sensi  del  testo  unico  approvato  con  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218, e successive
modificazioni ed integrazioni,  nonche'  ai  sensi  dell'articolo  5,
comma  1,  del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  rispettivamente
riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro, agli appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  concernenti le assegnazioni in favore
della sezione del Fondo di cui al comma 5.
  7. Le disponibilita' esistenti  sul  conto  di  tesoreria  e  sulla
contabilita'   speciale   da   utilizzare   per   l'attuazione  degli
interventi, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di  cui  al  testo  unico  delle  leggi  per  gli
interventi   nei  territori  della  Campania,  Basilicata,  Puglia  e
Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio
1981 e del marzo 1982, approvato con  decreto  legislativo  30  marzo
1990,  n.  76,  sono  versate ad un'apposita sezione del Fondo di cui
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che provvede  ai
pagamenti  relativi agli interventi stessi. Le somme esistenti presso
conti correnti bancari gia' intestati alla soppressa Agenzia  per  la
promozione  dello  sviluppo del Mezzogiorno che, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, non risultino versate  sul  conto  di
tesoreria  e  sulla  contabilita'  speciale citati e quelle derivanti
dalla revoca delle agevolazioni, o  comunque  dalla  restituzione  di
somme  erogate  nel  settore  delle attivita' produttive ai sensi del
predetto testo unico, approvato  con  decreto  legislativo  30  marzo
1990,  n.  76,  sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad  apposito
capitolo  dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  per  il  successivo  versamento  alla
sezione  del  Fondo  di  cui al presente comma. Sul medesimo capitolo
sono iscritte le ulteriori somme da assegnare  per  l'attuazione  dei
citati interventi.
  8.  Al  comma  2 dell'articolo 74 del citato testo unico, approvato
con decreto legislativo  30  marzo  1990,  n.  76,  dopo  le  parole:
"comprese  quelle  di infrastrutturazione" sono inserite le seguenti:
"e di gestione delle aree industriali ed  opere  connesse  fino  alla
consegna definitiva agli enti destinatari".
  9. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 30
luglio 1994, n. 478.