Art. 5.
                   Gestione delle aree industriali
  1.  Ai  fini  della definizione bonaria delle controversie relative
alle quote che le imprese devono ancora  corrispondere  a  titolo  di
corrispettivo  per  le  gestioni delle aree industriali realizzate ai
sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, cosi' come
stabilite dalle amministrazioni  competenti,  le  quote  stesse  sono
ridotte  al 40 per cento, restando esclusa ogni maggiorazione per IVA
e interessi.
  2. La riduzione di cui al comma  1  e'  subordinata  alla  avvenuta
presentazione,  entro la data del 10 giugno 1994, della domanda della
ditta beneficiaria interessata, con la  quale  vengono  accettate  le
condizioni   di   cui   al  comma  1,  l'estinzione  del  contenzioso
eventualmente in atto sulla questione e l'impegno al pagamento  entro
sessanta  giorni  dalla ridefinizione degli importi dovuti, a pena di
decadenza.
  3. La quota residua del corrispettivo da  corrispondere  agli  enti
gestori  e'  posta  a  carico,  nei  limiti delle risorse finanziarie
disponibili,  delle  somme   autorizzate   per   l'attuazione   degli
interventi di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219,
nel settore delle attivita' produttive.
  4.  A  far  data  dal  1  novembre  1994, i consorzi per le aree di
sviluppo industriale competenti per territorio sono incaricati  della
gestione  di  cui  al  comma 1, fatta salva diversa indicazione delle
rispettive regioni di appartenenza, intervenuta  anteriormente;  essi
stabiliscono  le  quote  a  carico delle singole ditte beneficiarie e
provvedono alla riscossione in base alla disciplina del  testo  unico
delle  disposizioni  di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, e successive modificazioni e integrazioni.
  5. I consorzi di cui al comma 4, nell'ambito delle vigenti norme in
materia di concessione  di  servizi,  attivano,  a  decorrere  dal  1
novembre  1994,  procedure volte a consentire alle ditte beneficiarie
di prendere parte attiva alla gestione  in  forme  tali  comunque  da
garantire  per  quanto  possibile  l'assorbimento  senza soluzione di
continuita' nel rapporto di lavoro del personale attualmente  addetto
alla gestione, ove in esubero.