Art. 7.
             Disposizioni in materia di lavori pubblici
  1.  Il  comma  2  dell'articolo  8 del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito
dal seguente:
  " 2. La prosecuzione  ed  il  completamento  degli  interventi  non
revocati  avviene  sulla  base della situazione di fatto e di diritto
esistente, restando esclusa ogni possibilita' di proroghe ai  termini
di  chiusura della convenzione che non siano giustificate da cause di
forza maggiore, nonche'  di  variazioni  progettuali  che  comportino
modifiche  essenziali  alla natura delle opere affidate, ovvero opere
complementari  o   aggiuntive   all'opera   stessa;   le   variazioni
progettuali  regolarmente  approvate,  che  non  comportino modifiche
essenziali alla natura delle opere e non arrechino  pregiudizio  alla
qualita'   delle   stesse,   sono   consentite   purche'  nell'ambito
dell'importo  previsto  in   convenzione;   le   proroghe   richieste
anteriormente  alla  data del 15 aprile 1993 e sulle quali non si sia
pronunciata l'amministrazione si considerano assentite per il periodo
richiesto. Per gli interventi comunque iniziati entro il 30 settembre
1993,  non  revocati  ai  sensi  dell'articolo  1,   comma   4,   del
decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4  dicembre  1993,  n.  493,  i  termini  previsti  dalle
relative  convenzioni,  ancorche'  scaduti  prima  della  data del 30
settembre 1993, decorrono dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
citata legge n. 493 del 1993.".
  2.  Il  comma  6  dell'articolo  8 del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito
dal seguente:
  " 6. Gli interventi di cui al presente articolo sono  proseguiti  e
completati  secondo  le  disposizioni legislative, regolamentari ed i
provvedimenti applicabili a ciascuno di essi, salvo per le erogazioni
che saranno effettuate secondo le procedure vigenti per i mutui della
Cassa depositi e prestiti.".
  3. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.  96,
e' aggiunto il seguente:
  "Art.  9-bis.  -  1.  Per  i progetti speciali e le opere di cui al
comma 1 dell'articolo 9, per i quali, in  attuazione  della  delibera
CIPE  8 aprile 1987, n. 157, sia stato gia' disposto il trasferimento
a regioni, enti locali, loro consorzi,  enti  pubblici,  consorzi  di
bonifica   e  consorzi  per  le  aree  di  sviluppo  industriale,  la
competenza per la definizione dei  relativi  rapporti  e'  attribuita
alla  Cassa  depositi e prestiti con le modalita' di cui all'articolo
8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qualora, per  detti  progetti  ed  opere,
alla  data  di entrata in vigore del presente decreto sia in atto una
procedura contenziosa, ovvero sussistano pretese di maggiori compensi
a qualsiasi titolo, il trasferimento alla Cassa depositi  e  prestiti
avviene solo a contenzioso definito.
   2.  La  definizione bonaria delle controversie aventi ad oggetto i
progetti speciali e le opere di cui al  comma  1,  per  i  quali  gli
appaltatori  abbiano formulato apposita istanza entro il 15 settembre
1993, avviene, tenendo conto delle pretese di maggiori compensi  gia'
presentate  all'Agenzia  alla data del 27 aprile 1993, in base ad una
certificazione rilasciata,  sotto  la  propria  responsabilita',  dal
collaudatore  o dalla commissione di collaudo, previa relazione della
direzione dei lavori, in ordine all'entita' e alla  fondatezza  della
pretesa  stessa.  In mancanza del collaudatore o della commissione di
collaudo, alla dichiarazione di cui sopra  provvede  soltanto,  sotto
propria  responsabilita',  la  direzione  dei  lavori  (direttore dei
lavori, ingegnere capo). La definizione delle  controversie  consegue
all'accettazione  dell'appaltatore  dell'importo  non superiore al 40
per cento della somma certificata dal collaudatore o dalla  direzione
dei   lavori.   In   caso   di   discordanza  dell'ammontare  tra  la
dichiarazione del collaudatore e quella della direzione  dei  lavori,
il  calcolo  viene  effettuato  sulla  cifra  piu'  favorevole per la
stazione appaltante. L'avvenuta  definizione  viene  comunicata  alla
Cassa  depositi  e  prestiti, che provvede al pagamento degli importi
concordati.
   3. Qualora l'istanza di definizione bonaria abbia  ad  oggetto  un
giudizio  pendente  sia davanti al giudice ordinario che dinanzi agli
arbitri, il giudizio stesso rimane sospeso fino alla definizione  del
procedimento.  Nel  caso  sia  stata promossa l'esecuzione forzata in
base  ad  una  sentenza  provvisoriamente  esecutiva  o  ad  un  lodo
arbitrale,  la sospensione opera anche nei confronti del procedimento
esecutivo. L'avvenuta definizione bonaria, il cui importo si  intende
comprensivo  anche delle spese di giudizio e degli onorari di difesa,
estingue il giudizio pendente.
   4. Alla chiusura del  contenzioso  per  il  quale  non  sia  stata
presentata   istanza   di   definizione   transattiva,  nonche'  alla
definizione delle istanze non esaminate dal  commissario  liquidatore
alla  data  del  31  dicembre  1993, provvede il Ministero dei lavori
pubblici.
   5. Le funzioni demandate  al  commissario  liquidatore,  ai  sensi
dell'articolo  19,  limitatamente alle opere ed ai progetti di cui al
comma 1, sono attribuite, a decorrere dalla cessazione dell'attivita'
dello stesso commissario, al Ministero dei  lavori  pubblici  che  vi
provvede,  tramite  il  commissario  ad  acta,  fino alla data del 31
dicembre 1994. Decorso tale termine il Ministero dei lavori  pubblici
assume la diretta gestione delle attivita'.
   6.  Per la definizione delle attivita' previste dai commi 2, 3 e 4
dell'articolo  9,  dal  comma  5  del  presente   articolo,   nonche'
dall'articolo  10,  in  favore del commissario ad acta possono essere
disposte  apposite  aperture  di  credito.  I  relativi   ordini   di
accreditamento  sono  emessi  in  deroga ai limiti di somma stabiliti
dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora
gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio  in  cui  sono
stati emessi, possono essere trasportati a quelli successivi.
   7.  Per  lo  svolgimento delle proprie attivita' il commissario ad
acta  si  avvale  anche  degli   uffici   decentrati   e   periferici
dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
   8.  Per  gli eventuali completamenti, nonche' per la realizzazione
di nuovi interventi, il Ministero  dei  lavori  pubblici  applica  le
disposizioni  contenute nei regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e
23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilita' generale  dello  Stato,  e
successive  modificazioni  e integrazioni, salva l'applicazione della
normativa comunitaria, ricorrendone i presupposti.
   9.  Gli oneri, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro dei lavori  pubblici,  per  i  compensi  del
commissario  ad  acta,  nonche'  per  i  componenti della commissione
consultiva nominata con decreto del Ministro dei lavori  pubblici  in
data  1 settembre 1993 e per non piu' di cinque consulenti giuridici,
da utilizzare per la definizione del contenzioso, sono a carico della
quota del Fondo  di  cui  all'articolo  19,  comma  5,  assegnata  al
Ministero dei lavori pubblici.".
  4.  Al  comma  1  dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile
1993,  n.  96,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Le
disponibilita'   esistenti   sul  conto  corrente  di  tesoreria  per
l'attuazione degli interventi del Ministero dei  lavori  pubblici  di
cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della
Campania,  Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici
del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato  con
decreto  legislativo  30  marzo 1990, n. 76, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate,  con  decreto  del
Ministro  del  tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici.".
  5. La Cassa depositi e prestiti e'  autorizzata  ad  anticipare  le
somme  occorrenti nei limiti degli importi definiti con deliberazione
CIPE del  21  settembre  1993,  secondo  le  modalita'  e  condizioni
stabilite  dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96.
  6. Le somme derivanti da revoche, recuperi  di  crediti,  vertenze,
rimborsi e restituzioni, oneri di gestione, connessi ad interventi di
competenza  del  Ministero  dei lavori pubblici, ai sensi del decreto
legislativo n. 96 del 1993, sono  versate  all'entrata  del  bilancio
dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con decreto del Ministro del
tesoro, sul capitolo 9456 dello stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici per l'anno 1994 e  corrispondente  capitolo  per  gli
anni successivi.