Art. 8.
         Personale della soppressa Agenzia per la promozione
                   dello sviluppo del Mezzogiorno
  1.  L'articolo  14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e'
sostituito dai seguenti:
  "Art. 14 (Personale degli organismi soppressi). - 1.  Il  personale
della   soppressa  Agenzia  per  la  promozione  dello  sviluppo  del
Mezzogiorno, in servizio alla data del 14 agosto  1992,  che  risulti
tale alla data del 15 aprile 1993 e che entro il 28 febbraio 1994 non
abbia  revocato  la domanda, presentata entro il 15 settembre 1993 al
commissario  liquidatore,  ai  fini  della   iscrizione   nel   ruolo
transitorio  ad  esaurimento presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica, e' inquadrato, anche in  soprannumero,  nei
ruoli  delle  amministrazioni  statali,  regionali e locali e di enti
pubblici non economici che gestiscono servizi  pubblici,  nonche'  di
aziende  municipalizzate, ai quali e' stato assegnato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Nelle amministrazioni  statali
il  personale  e'  inquadrato nelle qualifiche attribuite, sulla base
delle  corrispondenze  tra  le  qualifiche  e   le   professionalita'
rivestite nel precedente ordinamento contrattuale e le qualifiche e i
profili  vigenti  per  il  personale  delle  amministrazioni statali,
definite, tenuto conto anche del  titolo  di  studio  posseduto,  con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del bilancio e della programmazione economica,  di  concerto
con  il  Ministro del tesoro. Nelle amministrazioni diverse da quelle
statali, il personale e' inquadrato nelle qualifiche  corrispondenti,
secondo  il  rispettivo  ordinamento  e  in  conformita'  ai  vigenti
principi in materia di mobilita', a quelle statali.
   2. Avverso l'attribuzione delle qualifiche  adottata  con  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ai sensi del comma 1 e'
ammesso ricorso in opposizione da presentare entro il 31 luglio  1994
o  entro  trenta  giorni  se l'interessato abbia avuto conoscenza del
provvedimento  dopo  il  2  luglio  1994.  Sul  ricorso  decide,  con
provvedimento  definitivo,  il  Presidente del Consiglio dei Ministri
entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, sentita
una commissione costituita con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri  e  formata  da  un  magistrato  amministrativo, che la
presiede, e da quattro dirigenti generali  designati  rispettivamente
dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e dai Ministri del bilancio e della  programmazione
economica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.
   3.  Il personale della soppressa Agenzia, che non abbia presentato
la domanda di cui al comma 1, ovvero che abbia  revocato  la  domanda
stessa,  cessa  dal  rapporto  di  impiego  con la predetta Agenzia a
decorrere  dal  13  ottobre  1993,   con   diritto   al   trattamento
pensionistico   e  previdenziale  ad  esso  spettante  in  base  alla
normativa vigente in materia  alla  stessa  data  di  cessazione  del
rapporto  di  impiego.  Nei  confronti  del  personale  che cessa dal
rapporto di lavoro  con  la  soppressa  Agenzia  non  si  applica  la
sospensione  del  diritto ai trattamenti pensionistici di anzianita',
stabilita dall'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge  19  settembre
1992,  n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992, n. 438, come modificato dal  comma  8  dell'articolo  11  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
   4.  Nei  confronti  del  personale di cui al comma 1 si applicano,
dalla  data  del   13   ottobre   1993,   le   disposizioni   proprie
dell'amministrazione  di  assegnazione  in  materia di trattamento di
fine rapporto. Cessa l'iscrizione previdenziale  presso  l'INA  e  la
polizza  ivi  intestata  all'Agenzia,  dall'INA  gestita e rivalutata
secondo gli accordi in atto al momento della cessazione del  rapporto
di impiego con l'Agenzia, e' ripartita per ogni singolo dipendente.
  5.  Ferme  restando le vigenti disposizioni in materia di mobilita'
per il personale non assegnato o per quello in soprannumero  anche  a
seguito  della rideterminazione delle piante organiche ai sensi degli
articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  e
successive  modificazioni, gli organici delle amministrazioni e degli
enti ai quali e' stato assegnato il personale  di  cui  al  comma  1,
sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per gli  organici
delle  amministrazioni  regionali  e  delle  province  autonome, sono
incrementati, dalla data del 13  ottobre  1993,  in  misura  pari  al
numero   delle  unita'  assegnate  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi  del   medesimo   comma   1.   Le
amministrazioni alle quali siano state attribuite competenze ai sensi
del   presente   decreto   provvedono   all'attribuzione   dei  posti
disponibili, negli organici come sopra  rideterminati,  al  personale
gia' di ruolo alla data del 15 settembre 1993, secondo le procedure e
nel rispetto delle norme in vigore.
  Art.   14-bis  (Trattamento  economico  del  personale).  -  1.  Il
personale di cui all'articolo 14, comma 1, nonche' il  personale  che
sia  gia'  volontariamente  cessato  dal servizio dopo la data del 12
ottobre 1993 e che ne faccia apposita  domanda  entro  il  31  luglio
1994,  puo'  optare alternativamente per uno dei seguenti trattamenti
economici:
    a) cessazione del rapporto di impiego con  la  soppressa  Agenzia
con  diritto  alla  contestuale  liquidazione  da  parte dell'INA del
trattamento di fine rapporto costituito  alla  data  del  12  ottobre
1993,  in  base  alla  normativa vigente in materia alla stessa data;
definizione, con riferimento alla suddetta data del 12 ottobre  1993,
della  posizione pensionistica gia' costituita; instaurazione, dal 13
ottobre 1993, del rapporto di  servizio  con  le  amministrazioni  di
assegnazione.  In  alternativa  l'interessato  puo' richiedere che la
definizione della propria posizione pensionistica venga riferita alla
data  del  31  luglio  1994.  Al  dipendente  spetta  il  trattamento
economico    previsto   per   la   qualifica   attribuita   ai   fini
dell'inquadramento,  computando,  ai  soli  fini  della  progressione
economica,   secondo   le   modalita'   previste  per  le  qualifiche
dirigenziali  statali,  l'anzianita'  di  qualifica  maturata  presso
l'ultimo  organismo  di  provenienza.  La  percezione del trattamento
pensionistico maturato presso l'INPS e  l'INPDAI  alla  data  del  12
ottobre  1993  potra'  avvenire  solo alla cessazione del rapporto di
lavoro con l'amministrazione di assegnazione. I servizi gia'  coperti
dall'iscrizione  previdenziale  presso l'INA non sono riscattabili ai
fini dell'indennita' di buonuscita;
    b)  ricongiungimento  del servizio prestato presso l'Agenzia e di
quello prestato successivamente alla data del 12 ottobre 1993 con  il
servizio   prestato  presso  l'amministrazione  di  assegnazione.  Al
dipendente  e'  attribuito  lo  stipendio  iniziale  della  qualifica
attribuitagli ai fini dell'inquadramento, comprensivo dell'indennita'
integrativa speciale ed incrementato di un importo, calcolato secondo
le   modalita'  previste  per  le  qualifiche  dirigenziali  statali,
corrispondente  ai  bienni  di   anzianita'   nell'ultima   qualifica
rivestita  e  valutata  ai  fini  dell'inquadramento alla data del 13
ottobre 1993. Al dipendente, in aggiunta alla retribuzione come sopra
determinata,  e'  attribuito  un  assegno   personale   pensionabile,
riassorbibile  con  qualsiasi  successivo  miglioramento,  pari  alla
differenza tra la predetta retribuzione e lo stipendio gia' percepito
presso la soppressa Agenzia per  la  promozione  dello  sviluppo  del
Mezzogiorno,  ma  comunque  non  superiore  a  lire  1.500.000  lorde
mensili.  Le  altre   indennita'   eventualmente   spettanti   presso
l'amministrazione    di    destinazione,    diverse   dall'indennita'
integrativa   speciale,   sono   corrisposte   solo   nella    misura
eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale.  Ai
fini  previdenziali  si  applica  l'articolo 6 della legge 7 febbraio
1979, n. 29. Il trattamento di fine rapporto costituito presso l'INA,
di cui all'articolo 14, comma 4,  e'  corrisposto  al  momento  della
cessazione  dal  servizio  presso  l'amministrazione di assegnazione,
aggiuntivamente all'indennita' di buonuscita. I servizi gia'  coperti
dall'iscrizione  previdenziale  presso l'INA non sono riscattabili ai
fini dell'indennita' di buonuscita.
   2. Qualora la posizione pensionistica del dipendente alla data  di
cessazione  del  rapporto e del ricongiungimento sia di almeno trenta
anni di anzianita' contributiva, presso  l'INPS  o  presso  l'INPDAI,
tale  posizione  e' mantenuta fino al raggiungimento dei trentacinque
anni di anzianita' contributiva, tramite  versamenti  integrativi  di
contributi  previdenziali a carico dello Stato, di importo tale che i
contributi previdenziali complessivamente a carico  dello  Stato  non
siano  inferiori  a  quelli dovuti alla stessa data di cessazione del
rapporto e del ricongiungimento.
   3. Le indennita' corrisposte secondo l'ordinamento della soppressa
Agenzia, anche se previste dalla legge, sono soppresse.
   4. Il personale cessato dal servizio dopo la data del  13  ottobre
1993  e  prima  della data di entrata in vigore del presente decreto,
che  non  abbia  optato   per   il   mantenimento   della   posizione
pensionistica  di  provenienza,  puo'  chiedere  la  restituzione dei
contributi versati se non computati ai fini della ricongiunzione  dei
periodi previdenziali.
   5.  Nelle  more  della determinazione del trattamento economico ai
sensi del presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 1994,
e' autorizzata la corresponsione a titolo di acconto al personale  di
cui  all'articolo  14,  da  parte  del Ministero del bilancio e della
programmazione economica, del trattamento economico  della  qualifica
attribuita per l'inquadramento, incrementato di un importo, calcolato
secondo le modalita' previste per le qualifiche dirigenziali statali,
corrispondente   ai   bienni   di  anzianita'  nell'ultima  qualifica
rivestita e valutata ai fini  dell'inquadramento  alla  data  del  13
ottobre  1993,  fatti  comunque  salvi  i  conseguenti  conguagli che
verranno effettuati a cura dello stesso Ministero.".