Art. 9.
      Disposizioni per il personale del soppresso Dipartimento
            per il Mezzogiorno e degli enti di promozione
  1.  Al personale in servizio alla data del 15 aprile 1993 presso il
soppresso Dipartimento per il  Mezzogiorno,  anche  in  posizione  di
comando o fuori ruolo, che non abbia optato entro il 30 novembre 1993
per  il  rientro  alle  amministrazioni  od  enti di appartenenza, si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  14  del   decreto
legislativo  3  aprile  1993,  n.  96,  come  sostituito dal presente
decreto.
  2. Al personale dipendente dagli organismi di  cui  all'articolo  6
della  legge  1  marzo  1986,  n.  64  (FINAM,  INSUD,  FIME, FORMEZ,
ITALTRADE e IASM) la cui posizione risulti definita con le  procedure
di  riordino  espletate  dal  Ministero  del tesoro, dal Dipartimento
della funzione pubblica e dal Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, in esubero al compimento delle operazioni stesse,
che  abbia  presentato  domanda  nei   termini,   si   applicano   le
disposizioni  di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto, con  le  procedure
ivi  previste.  Le  procedure di inquadramento di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.  96,  come  sostituito  dal
presente  decreto,  si  applicano  anche  al  personale  utilizzato a
contratto per le esigenze della gestione speciale per  il  terremoto,
nonche'  al  personale  utilizzato a contratto, nel numero massimo di
cinque unita', per la realizzazione della Carta tecnica  meridionale,
che abbia presentato domanda entro i termini.
  3.  Entro il 31 luglio 1994, il personale in servizio alla data del
15 aprile 1993 presso le societa' il  cui  capitale  era  interamente
detenuto  dagli  organismi  di cui all'articolo 6 della legge 1 marzo
1986, n. 64 (FINAM, INSUD,  FIME,  FORMEZ,  ITALTRADE  e  IASM)  puo'
presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica
domanda  di assegnazione a pubbliche amministrazioni. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, sulla base delle  esigenze  rappresentate  dalle
amministrazioni  statali,  regionali  e locali e da enti pubblici non
economici  che  gestiscono  servizi  pubblici,  nonche'  da   aziende
municipalizzate,  sono  individuate  le amministrazioni e gli enti ai
quali e' assegnato il personale di  cui  al  presente  comma  e  sono
determinate  le  qualifiche  attribuite  al  personale stesso ai fini
dell'inquadramento.
  4. Per il personale dipendente dagli organismi di cui  all'articolo
6  della  legge 1 marzo 1986, n. 64, nonche' dalle societa' da questi
controllate al 100 per cento, per la determinazione  del  trattamento
economico percepito presso i predetti organismi, ai fini dell'opzione
di  cui  all'articolo  14-bis,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dal presente decreto, si
valutano le sole  voci  della  retribuzione  base  e  dell'anzianita'
effettiva nella qualifica.
  5.  Non  sono  ripetibili i maggiori assegni corrisposti fino al 30
giugno  1994  al  personale  di  cui  all'articolo  14  del   decreto
legislativo  3  aprile  1993,  n.  96,  come  sostituito dal presente
decreto, e di cui ai commi 1 e 2  del  presente  articolo.    Per  lo
stesso personale i compensi per lavoro straordinario sono corrisposti
nei  limiti  e nella misura oraria previsti per il restante personale
delle amministrazioni di assegnazione.
  6.  Il  trattamento   economico   accessorio,   comprensivo   delle
indennita'  a  qualunque titolo spettanti, del personale appartenente
ai ruoli delle amministrazioni  di  assegnazione  alla  data  del  12
ottobre  1993 non puo' subire riduzioni per effetto dell'applicazione
del presente articolo e dell'articolo 14 del  decreto  legislativo  3
aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto.
  7.  Sono  abrogati  i  commi  1, 2 e 3 dell'articolo 15 del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96.