Art. 9. Disposizioni per il personale del soppresso Dipartimento per il Mezzogiorno e degli enti di promozione 1. Al personale in servizio alla data del 15 aprile 1993 presso il soppresso Dipartimento per il Mezzogiorno, anche in posizione di comando o fuori ruolo, che non abbia optato entro il 30 novembre 1993 per il rientro alle amministrazioni od enti di appartenenza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto. 2. Al personale dipendente dagli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e IASM) la cui posizione risulti definita con le procedure di riordino espletate dal Ministero del tesoro, dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in esubero al compimento delle operazioni stesse, che abbia presentato domanda nei termini, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto, con le procedure ivi previste. Le procedure di inquadramento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto, si applicano anche al personale utilizzato a contratto per le esigenze della gestione speciale per il terremoto, nonche' al personale utilizzato a contratto, nel numero massimo di cinque unita', per la realizzazione della Carta tecnica meridionale, che abbia presentato domanda entro i termini. 3. Entro il 31 luglio 1994, il personale in servizio alla data del 15 aprile 1993 presso le societa' il cui capitale era interamente detenuto dagli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e IASM) puo' presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica domanda di assegnazione a pubbliche amministrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni statali, regionali e locali e da enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici, nonche' da aziende municipalizzate, sono individuate le amministrazioni e gli enti ai quali e' assegnato il personale di cui al presente comma e sono determinate le qualifiche attribuite al personale stesso ai fini dell'inquadramento. 4. Per il personale dipendente dagli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64, nonche' dalle societa' da questi controllate al 100 per cento, per la determinazione del trattamento economico percepito presso i predetti organismi, ai fini dell'opzione di cui all'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dal presente decreto, si valutano le sole voci della retribuzione base e dell'anzianita' effettiva nella qualifica. 5. Non sono ripetibili i maggiori assegni corrisposti fino al 30 giugno 1994 al personale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto, e di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Per lo stesso personale i compensi per lavoro straordinario sono corrisposti nei limiti e nella misura oraria previsti per il restante personale delle amministrazioni di assegnazione. 6. Il trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennita' a qualunque titolo spettanti, del personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni di assegnazione alla data del 12 ottobre 1993 non puo' subire riduzioni per effetto dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto. 7. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.