IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme di modifica delle disposizioni delle leggi 26 novembre 1990, n. 353, e 21 novembre 1991, n. 374, al fine di differire le date di avvio delle riforme concernenti il giudice di pace ed il processo civile, cosi' da consentire il completamento delle necessarie procedure; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Nell'articolo 166 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 10 della legge 26 novembre 1990, n. 353, dopo le parole: "dell'articolo 163-bis" sono inserite le seguenti: "ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-bis, quinto comma".