Art. 10. 
  1. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge  21  novembre  1991,  n.
374, le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti
giorni". 
  2. All'articolo  6  della  legge  21  novembre  1991,  n.  374,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "5-bis. Intervenuta la delibera di nomina del  Consiglio  superiore
della magistratura, i giudici di pace possono essere ammessi ai corsi
anche prima dell'assunzione delle funzioni".