Art. 10. 1. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni". 2. All'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. Intervenuta la delibera di nomina del Consiglio superiore della magistratura, i giudici di pace possono essere ammessi ai corsi anche prima dell'assunzione delle funzioni".