Art. 11. 1. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: "nel distretto di corte d'appello" sono sostituite dalle seguenti: "nel circondario". 2. Dopo l'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' inserito il seguente: "Art. 8-bis (Limiti all'esercizio della professione forense) . - 1. Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi al conciliatore, al giudice di pace, al pretore e al tribunale ricompresi nel circondario ove e' situato l'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio".