Art. 12. 
  1.  L'articolo  35  della  legge  21  novembre  1991,  n.  374,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 35 (Delega al Governo in materia penale) . -  1.  Il  Governo
della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 30  dicembre  1994,
norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale
ed il relativo procedimento unitamente alle norme di  attuazione,  di
coordinamento e  transitorie,  sulla  base  dei  principi  e  criteri
direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38". 
  2.  L'articolo  38  della  legge  21  novembre  1991,  n.  374,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 38 (Entrata in vigore del decreto legislativo). - 
 1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in
vigore il 1 gennaio 1996".