Art. 12. 1. L'articolo 35 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente: "Art. 35 (Delega al Governo in materia penale) . - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 30 dicembre 1994, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38". 2. L'articolo 38 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente: "Art. 38 (Entrata in vigore del decreto legislativo). - 1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 1 gennaio 1996".