Art. 13. 
  1. L'articolo 49  della  legge  21  novembre  1991,  n.  374,  gia'
sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge 4 dicembre 1992,  n.
477, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 49 (Efficacia di singole disposizioni) . - 1. Le disposizioni
di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da
39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 19 dicembre 1994".