Art. 13. 1. L'articolo 49 della legge 21 novembre 1991, n. 374, gia' sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, e' sostituito dal seguente: "Art. 49 (Efficacia di singole disposizioni) . - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 19 dicembre 1994".