Art. 14. 
  1.  Le  disposizioni  previste  dalla  lettera  e)  del   comma   1
dell'articolo 5 e dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre
1991, n. 374, come modificate dagli articoli 9 e 11, si applicano con
riferimento   alle    vacanze    pubblicate    mediante    affissione
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 2. Alla pubblicazione dei posti previsti dal comma 1 si procede  con
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana.  Da  tale
pubblicazione decorre il termine di  cui  all'articolo  4,  comma  2,
della legge 21 novembre 1991, n.  374,  per  la  presentazione  delle
domande.