Art. 14. 1. Le disposizioni previste dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 e dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificate dagli articoli 9 e 11, si applicano con riferimento alle vacanze pubblicate mediante affissione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Alla pubblicazione dei posti previsti dal comma 1 si procede con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Da tale pubblicazione decorre il termine di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la presentazione delle domande.