Art. 15. 1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente: "4-bis. Le indennita' previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati". 2. Ai giudici di pace che abbiano presentato la domanda di nomina entro il 15 ottobre 1993 non si applica la disposizione di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Il beneficio viene meno qualora il giudice di pace decada dall'incarico nel corso del primo quadriennio. 3. Al personale che cessa dal servizio per assumere l'ufficio di giudice di pace non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Il beneficio viene meno qualora il giudice di pace decada dall'incarico entro i termini previsti dalle disposizioni innanzi indicate.