Art. 15. 
  1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n.  374,  dopo  il
comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  "4-bis.  Le  indennita'  previste  dal   presente   articolo   sono
cumulabili con i trattamenti pensionistici e di  quiescenza  comunque
denominati". 
  2. Ai giudici di pace che abbiano presentato la domanda  di  nomina
entro il 15 ottobre 1993  non  si  applica  la  disposizione  di  cui
all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n.  537.  Il
beneficio viene meno qualora il giudice di pace decada  dall'incarico
nel corso del primo quadriennio. 
  3. Al personale che cessa dal servizio per  assumere  l'ufficio  di
giudice di pace non si applicano le disposizioni di cui  all'articolo
1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.  384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.  438.
Il  beneficio  viene  meno  qualora  il  giudice   di   pace   decada
dall'incarico entro i termini  previsti  dalle  disposizioni  innanzi
indicate.