Art. 16. 1. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' aggiunto, in fine, il seguente: "5-ter. Il Ministro di grazia e giustizia e il Consiglio superiore della magistratura organizzano corsi di specializzazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, per i giudici di pace nominati in sede di prima applicazione della legge, nei limiti di disponibilita' di bilancio".