Art. 16. 
  1. Dopo il comma 5-bis dell'articolo  6  della  legge  21  novembre
1991, n. 374, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  "5-ter. Il Ministro di grazia e giustizia e il Consiglio  superiore
della   magistratura   organizzano    corsi    di    specializzazione
professionale, di durata non inferiore a tre mesi, per i  giudici  di
pace nominati in sede di prima applicazione della legge,  nei  limiti
di disponibilita' di bilancio".