Art. 18. 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato, sino al 31 dicembre 1996, a procedere alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uffici notificazioni e protesti, utilizzando le graduatorie dei concorsi pubblicate a decorrere dal 1 gennaio 1994. 2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, per i trasferimenti di personale da operare ai fini della copertura degli organici degli uffici del giudice di pace in sede di prima applicazione della legge 21 novembre 1991, n. 374, e comunque non oltre dodici mesi dalla entrata in funzione degli uffici stessi, si prescinde dai requisiti temporali di permanenza nella sede di prima destinazione.