Art. 18. 
  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo  3,  comma  22,  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro di grazia e giustizia  e'
autorizzato, sino al 31 dicembre 1996, a procedere alla copertura dei
posti  vacanti  nelle  dotazioni  organiche   del   personale   delle
cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uffici  notificazioni  e
protesti,  utilizzando  le  graduatorie  dei  concorsi  pubblicate  a
decorrere dal 1 gennaio 1994. 
  2. In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  43  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo  20
del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, per i trasferimenti
di personale da operare ai fini della copertura degli organici  degli
uffici del giudice di pace in sede di prima applicazione della  legge
21 novembre 1991, n. 374, e comunque  non  oltre  dodici  mesi  dalla
entrata in funzione degli uffici stessi, si prescinde  dai  requisiti
temporali di permanenza nella sede di prima destinazione.