Art. 19. 1. L'elencazione dei comuni, sul cui territorio hanno giurisdizione il tribunale ordinario e la pretura di Nola, contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 125, deve intendersi comprensiva del comune di Massa di Somma gia' frazione del comune di Cercola. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni alle tabelle A e B annesse al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituite dalle tabelle A e B annesse alla legge 1 febbraio 1989, n. 30. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 3 delle leggi 11 febbraio 1992, n. 125, n. 126 e n. 127, relative alla devoluzione degli affari civili e penali pendenti alla data di inizio di funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 delle leggi stesse, devono intendersi nel senso che restano di competenza della pretura circondariale di Napoli e della pretura circondariale di Salerno e sono trattati nella sede del capoluogo i procedimenti penali per i quali, alla data predetta, era stato dichiarato aperto il dibattimento e le cause civili che erano passate in decisione a tale data, anche se trattati presso uffici giudiziari gia' costituenti sezioni distaccate della pretura circondariale di Napoli e di quella di Salerno.