Art. 19. 
  1. L'elencazione dei comuni, sul cui territorio hanno giurisdizione
il tribunale ordinario e la pretura di Nola, contenuta  nell'articolo
1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992,  n.  125,  deve  intendersi
comprensiva del comune di Massa di Somma gia' frazione del comune  di
Cercola.  Il  Ministro  di  grazia  e  giustizia  e'  autorizzato  ad
apportare le conseguenti variazioni alle tabelle A  e  B  annesse  al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituite dalle tabelle A
e B annesse alla legge 1 febbraio 1989, n. 30. 
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 3 delle leggi  11  febbraio
1992, n. 125, n. 126 e n. 127, relative alla devoluzione degli affari
civili e penali pendenti alla data di inizio di  funzionamento  degli
uffici giudiziari di cui all'articolo 1 delle  leggi  stesse,  devono
intendersi  nel  senso  che  restano  di  competenza  della   pretura
circondariale di Napoli e della pretura circondariale  di  Salerno  e
sono trattati nella sede del capoluogo i procedimenti  penali  per  i
quali,  alla  data  predetta,  era   stato   dichiarato   aperto   il
dibattimento e le cause civili che erano passate in decisione a  tale
data, anche se trattati presso  uffici  giudiziari  gia'  costituenti
sezioni distaccate della pretura circondariale di Napoli e di  quella
di Salerno.