Art. 2. 
  1. Nell'articolo 168-bis, comma quinto,  del  codice  di  procedura
civile, come modificato dall'articolo  12  della  legge  26  novembre
1990, n. 353, sono soppresse le parole: "Restano ferme  le  decadenze
riferite alla data di udienza fissata nella citazione".