Art. 21. 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 8 agosto 1994 
                              SCALFARO 
                                           BERLUSCONI, Presidente del 
                                  Consiglio dei Ministri 
                                         BIONDI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
Visto, il Guardasigilli: BIONDI