Art. 4. 1. Nell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, gia' modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: "alla data del 2 gennaio 1994", laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 18 dicembre 1994". 2. Al comma 3 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, cosi' come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'istanza non va proposta nelle cause in cui siano gia' state precisate le conclusioni ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile". 3. Nel comma 4 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, gia' modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: "non superiore a quaranta giorni" sono soppresse. 4. Salvo quanto disposto dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477, per i giudizi iniziati successivamente al 1 gennaio 1993, alle sentenze di primo grado pubblicate anteriormente al 18 dicembre 1994 si applicano gli articoli 282, 283 e 337 del codice di procedura civile nel testo anteriormente vigente. 5. Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.