Art. 5. 
  1. Nell'articolo 91 della legge 26  novembre  1990,  n.  353,  gia'
sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 4 dicembre 1992,  n.
477, le parole: "alla data del 2 gennaio 1994", laddove ricorrenti, 
sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 18 dicembre 1994".