Art. 6. 
  1. Nell'articolo 92 della legge 26  novembre  1990,  n.  353,  gia'
sostituito dall'articolo 2, comma 5, della legge 4 dicembre 1992,  n.
477, le parole: "2 gennaio 1994", laddove ricorrenti, sono sostituite
dalle seguenti: "18 dicembre 1994".