Art. 6. 1. Nell'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, gia' sostituito dall'articolo 2, comma 5, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: "2 gennaio 1994", laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "18 dicembre 1994".