Art. 8. 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' aggiunto il seguente: "5-bis. In sede di prima applicazione il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio nel termine che verra' stabilito dal Ministro di grazia e giustizia".