Art. 8. 
  1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n.
374, e' aggiunto il seguente: 
  "5-bis. In  sede  di  prima  applicazione  il  magistrato  onorario
chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace  assume  possesso
dell'ufficio nel termine che verra' stabilito dal Ministro di  grazia
e giustizia".