IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni in materia di collocamento, di patronati e di previdenza per gli spedizionieri doganali; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni intese a prorogare i trattamenti di integrazione salariale straordinaria per i lavoratori della GEPI e dell'INSAR; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Disposizioni in materia di collocamento 1. Nei casi di assunzioni nominative e di quelle con passaggio diretto ed immediato da un'azienda all'altra, in luogo della richiesta preventiva alla sezione circoscrizionale per l'impiego, il datore di lavoro ha facolta' di inviare alla sezione medesima, entro dieci giorni dall'assunzione, ovvero entro cinque giorni dall'assunzione per i rapporti di lavoro la cui durata e' inferiore a dieci giorni lavorativi, una comunicazione contenente l'indicazione del nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, nonche' gli altri elementi richiesti dalla vigente normativa e la dichiarazione, sotto la sua responsabilita', di avere effettuato l'assunzione medesima in presenza dei presupposti e dei requisiti di legge. La facolta' di assunzione nominativa e di quella con passaggio diretto ed immediato da un'azienda all'altra e' estesa, con le stesse modalita', ai datori di lavoro del settore agricolo. 2. La comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' effettuata entro dieci giorni dall'assunzione. 3. In caso di omessa o tardiva comunicazione prevista ai commi 1 e 2, il datore di lavoro e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di cui all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore riservatario non assunto e non puo' avvalersi della comunicazione sostitutiva di cui al comma 1 per nuove assunzioni effettuate nei dodici mesi successivi. 4. Al terzo comma, numero 6), dell'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "con non piu' di tre dipendenti" sono sostituite con le seguenti: "con non piu' di quindici dipendenti"; al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: "piu' di dieci dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "piu' di quindici dipendenti". 5. Nel territorio della provincia di Bolzano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si applicano anche nei casi di assunzione diretta di lavoratori di cui agli articoli 11 e 19 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni. 6. La commissione provinciale per la manodopera agricola puo' deliberare che ai datori di lavoro del settore agricolo con la qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale sia consentita l'assunzione diretta fino a cinque lavoratori. 7. Con riferimento all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, l'applicabilita' dei contratti a termine e' estesa al personale tecnico a livello diplomato o laureato che esplica mansioni di tipo professionale e dipendente da societa' di servizi o studi professionali per attivita' da svolgere sia sul territorio nazionale che all'estero. 8. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di realizzare una piu' efficiente azione amministrativa in materia di collocamento obbligatorio, sono dettate disposizioni, modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro. 9. Gli importi delle sanzioni amministrative previste al comma 3 sono versati su apposito capitolo delle entrate dello Stato per essere riassegnati al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 10. Per le assunzioni intervenute a partire dal 1 agosto e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini della comunicazione di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.