Art. 2. 
           Norme in materia di finanziamento dei patronati 
  1. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di  patronato
e di assistenza sociale per  l'esercizio  1991  sono  definitivamente
ripartite tra gli istituti  medesimi,  che  hanno  operato  nell'anno
stesso, con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del  tesoro,  sulla  base  delle
aliquote di ripartizione concordate con  documenti  sottoscritti  dai
legali rappresentanti degli  istituti  interessati  ed  inoltrati  ai
predetti  Ministeri  entro  il  31  luglio  1992.  Restano  ferme  le
ripartizioni definitive effettuate per gli esercizi 1989 e 1990. 
  2. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di  patronato
e  di  assistenza  sociale  per  gli  esercizi  1992  e   1993   sono
definitivamente  ripartite  tra  gli  istituti  medesimi,  che  hanno
operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri: 
    a) quanto al 61,60 per cento tra i seguenti  istituti:  Patronato
delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto
nazionale confederale di assistenza  (INCA),  Istituto  nazionale  di
assistenza sociale (INAS)  e  Istituto  di  tutela  e  assistenza  ai
lavoratori (ITAL); 
    b) quanto al 28,90 per cento tra i  seguenti  istituti:  Ente  di
patrocinio e  di  assistenza  per  i  coltivatori  agricoli  (EPACA),
Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente  nazionale
di  assistenza  sociale  per  gli  esercenti  attivita'   commerciali
(ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli
artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e  patronato  per
gli artigiani (INAPA), Ente di assistenza sociale per  gli  artigiani
(EASA),  Istituto  per  la  tutela  e  l'assistenza  degli  esercenti
attivita' commerciali, turistiche  e  dei  servizi  (ITACO)  ed  Ente
nazionale assistenza e patrocinio agricoltori (ENAPA); 
    c) quanto al 9,50 per cento tra i seguenti istituti: Istituto  di
patronato  per  l'assistenza  sociale  (IPAS),  Ente   nazionale   di
assistenza  sociale  (ENAS),  Ente  nazionale  per  l'assistenza   ai
coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL),
Patronato della Confederazione delle  libere  associazioni  artigiane
italiane (CLAAI), Ente nazionale  confederale  assistenza  lavoratori
(ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza ai  lavoratori  (INPAL),
Istituto di patronato e di assistenza sociale per il  clero  italiano
(FACI), Servizio italiano assistenza sociale per  i  servizi  sociali
dei  lavoratori   (SIAS),   Patronato   dell'associazione   cristiana
artigiani italiani (ACAI), Patronato sozialer beratungsring (SBR). 
  3. Ai fini della determinazione delle aliquote da  riconoscersi  ai
singoli istituti, ciascun raggruppamento fara'  pervenire,  entro  15
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  ai
Ministeri del lavoro e della  previdenza  sociale  e  del  tesoro  un
documento  sottoscritto  da  tutti  i  legali  rappresentanti   degli
istituti inseriti nel raggruppamento medesimo, recante  l'indicazione
delle  aliquote  concordate,   con   riferimento   all'organizzazione
esistente ed  alle  attivita'  assistenziali  svolte  sul  territorio
nazionale ed all'estero. 
  4. Rimangono acquisiti i versamenti comunque effettuati,  ai  sensi
delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio  1947,  n.  804,  relativi
sino all'esercizio 1990, dagli enti di  previdenza  e  di  assistenza
sociale per i liberi professionisti. 
  5. In attesa di pervenire ad un  riordinamento  della  legislazione
regolante gli istituti di patronato  e  di  assistenza  sociale,  una
quota non  superiore  allo  0,10  per  cento  delle  somme  destinate
annualmente all'erogazione  del  contributo  al  finanziamento  degli
istituti stessi e'  utilizzata  dal  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale per procedere, con  proprio  personale  dipendente
che abbia particolare competenza in materia, ad ispezioni  presso  le
sedi degli  istituti  stessi  all'estero  finalizzate  alla  verifica
dell'organizzazione e dell'attivita' di  tali  sedi.  Le  somme  sono
iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.