Art. 4 
Disposizioni in materia di cassa integrazione salariale straordinaria 
       per i dipendenti delle societa' costituite dalla GEPI e 
                             dall'INSAR. 
  1. In considerazione  delle  prospettive  di  impiego  nelle  nuove
attivita'  intraprese  dalla  GEPI  per  effetto  delle   misure   di
rifinanziamento disposte dall'articolo 5 del decreto-legge 20  maggio
1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1993, n. 237, nonche' in progetti di lavori socialmente utili, per  i
dipendenti  delle  societa'  non  operative  costituite  dalla  GEPI,
operanti nei territori  del  Mezzogiorno  indicati  nel  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui all'articolo
6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,  n.  236,  nonche'  per  i
dipendenti  dell'INSAR,  i  trattamenti  di  integrazione   salariale
straordinaria sono ulteriormente prorogati per un periodo di un  anno
con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con  pari  riduzione
della durata del trattamento economico di mobilita' e ferma  restando
l'iscrizione degli stessi nella  lista  di  mobilita'  anche  per  il
periodo per il quale non percepiscono le relative indennita'. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica  ai  dipendenti
in possesso dei requisiti necessari  per  usufruire  dei  trattamenti
previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche' dei  trattamenti  pensionistici
di vecchiaia e di anzianita'  a  carico  dell'assicurazione  generale
obbligatoria. 
  3. Decorsi i primi sei mesi del periodo  di  fruizione  di  cui  al
comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale
e' ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i  periodi
di assegnazione a lavori socialmente utili. 
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del  presente  articolo,
valutati in lire 20  miliardi  per  il  1994,  si  provvede  mediante
utilizzo delle disponibilita' del  Fondo  per  l'occupazione  di  cui
all'articolo 11, comma 31, della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui ai commi 31 e 32 del predetto articolo 11. 
  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti  per  l'attuazione  del
presente decreto. 
  6. Le disposizioni del presente articolo sostitutiscono quelle  del
decreto-legge 24 giugno 1994, n. 405.