Art. 4 Disposizioni in materia di cassa integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle societa' costituite dalla GEPI e dall'INSAR. 1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove attivita' intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di rifinanziamento disposte dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nonche' in progetti di lavori socialmente utili, per i dipendenti delle societa' non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonche' per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono ulteriormente prorogati per un periodo di un anno con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita' e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilita' anche per il periodo per il quale non percepiscono le relative indennita'. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dei trattamenti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche' dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. 3. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale e' ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi di assegnazione a lavori socialmente utili. 4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in lire 20 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto articolo 11. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto. 6. Le disposizioni del presente articolo sostitutiscono quelle del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 405.